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La giudice Albano: «Migranti, il rinvio a Lussemburgo ferma anche l’intesa con Tirana»

La giudice Albano: «Migranti, il rinvio a Lussemburgo ferma anche l’intesa con Tirana»Sbarco di migranti a Catania – Ap

Dl Cutro La magistrata del tribunale di Roma dopo la decisione delle Sezioni unite della Cassazione: «Sarebbe difficile convalidare un trattenimento effettuato ai sensi di una norma su cui dovrà esprimersi la Corte di giustizia dell’Unione europea»

Pubblicato 9 mesi faEdizione del 13 febbraio 2024

Silvia Albano è giudice presso il tribunale civile di Roma nella sezione specializzata in diritti della persona e immigrazione. Se l’esecutivo riuscirà a costruire i centri in Albania e portarci i migranti, le richieste di convalida dei trattenimenti finiranno anche sulla sua scrivania. «Non credo che il governo darà attuazione al protocollo fino alla pronuncia della Corte Ue», dice la presidente di Magistratura democratica. Il riferimento è a quanto accaduto giovedì scorso: le Sezioni unite della Cassazione hanno mandato a Lussemburgo i ricorsi contro le decisioni del tribunale di Catania che nell’autunno scorso aveva detto No ai trattenimenti dei richiedenti asilo nel centro di Modica-Pozzallo. I giudici europei dovranno stabilire se la cauzione richiesta per non finire dietro le sbarre è legittima.

Il rinvio pregiudiziale avrà effetti sull’intesa Roma-Tirana?

La giudice Silvia Albano

Sì, perché i centri in Albania saranno considerati zone di frontiera o transito al fine di applicare ai richiedenti asilo il trattenimento durante le cosiddette «procedure accelerate di frontiera». Per la struttura di Modica-Pozzallo è avvenuto lo stesso. In un caso e nell’altro la privazione della libertà personale si basa sull’articolo 6 bis del decreto legislativo 142/2015, che prevede come alternativa la garanzia finanziaria poi quantificata da un decreto attuativo della «legge Cutro». Proprio quella norma è l’oggetto del rinvio pregiudiziale delle Sezioni unite.

Quindi i migranti non potranno essere portati in Albania fino alla decisione della Corte Ue?

Sarebbe difficile per un giudice convalidare un trattenimento effettuato ai sensi dell’articolo 6 bis che è stato oggetto di rinvio pregiudiziale. Sostanzialmente la Cassazione paventa un’incompatibilità tra la legislazione nazionale e la direttiva europea. Perché secondo il diritto comunitario un richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto solo perché non ha consegnato il passaporto o non ha prestato la garanzia finanziaria, che la legge ha definito in modo rigido e indiscriminato.

Quando arriverà la decisione?

Se non concedono la procedura d’urgenza anche tra un anno o uno e mezzo. Altrimenti prima.

Alcuni commissari Ue sostengono che, siccome i migranti soccorsi in alto mare non entreranno nel territorio dell’Unione, nei centri in Albania varrà il diritto italiano ma non quello comunitario. Se così fosse la pronuncia dei giudici di Lussemburgo sarebbe irrilevante.

È comunque rilevante. Il decreto legislativo 142 è una normativa adottata con quella forma perché dà attuazione alla direttiva Ue. Quanto affermato dai commissari europei non è giuridicamente corretto. Intanto perché i migranti salgono su una nave italiana e le navi italiane in alto mare sono territorio nazionale ai sensi del Codice della navigazione e del diritto internazionale. Inoltre dove è previsto vi sia la giurisdizione italiana e l’applicazione del diritto italiano, come nei centri in Albania, non può non applicarsi quello Ue o i trattati internazionali, che anche in base alla Costituzione fanno pienamente parte dell’ordinamento con valore di fonte sovraordinata (art. 10 e art. 117).

Comunque sul rapporto tra diritto italiano e comunitario deciderà il tribunale di Roma.

Sì, ma non credo che il governo darà attuazione al protocollo prima della pronuncia della Corte Ue. Anche in Italia per questo tipo di trattenimenti è tutto fermo e il centro di Modica-Pozzallo è vuoto.

Il governo ha promesso che in Albania non saranno portati i vulnerabili sebbene questo aspetto non sia inserito nella legge…

Lì le persone vengono trattenute. Con i vulnerabili non è possibile. Questi devono essere collocati in centri di accoglienza appositi, come previsto dall’articolo 17 del decreto 142/2015, con servizi speciali e misure assistenziali. Quindi per forza non li possono portare in Albania.

Dovranno selezionare anche le nazionalità? Il trattenimento durante le procedure accelerate di frontiera è previsto solo per chi tenta di eludere i controlli, non è il caso dei soccorsi in mare, e per chi viene da paesi considerati sicuri.

Esatto, in Albania potrebbero essere portate solo persone provenienti da paesi sicuri e che non rientrano nell’ampia categoria dei vulnerabili.

La Corte Ue dovrà decidere se la garanzia finanziaria richiesta dal governo italiano nella forma della fidejussione rispetta o meno il diritto europeo. Poi però bisognerà vedere nel concreto se questa si potrà effettivamente versare. Servirebbe quantomeno uno sportello bancario o assicurativo negli hotspot, siano essi in Italia o in Albania. Su tale aspetto vigilerà il giudice di merito?

Sì, ma la praticabilità di questa misura alternativa da parte del singolo richiedente andrà verificata solo se la Corte di Lussemburgo dirà che la fidejussione rispetta il diritto comunitario. Da quello che ha scritto la Cassazione non è improbabile avvenga il contrario.

Rettifica, ore 10, 13/02/2023

Nella versione cartacea di questo articolo si parla erroneamente dei giudici di Strasburgo, dove ha sede la Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte di giustizia dell’Unione europea, invece, si trova a Lussemburgo, come riportato nella versione online dell’articolo. Ci scusiamo con i lettori per l’errore.

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