La Corte Ue contro Macron: respingimenti illegittimi
Migranti Al confine con l'Italia va applicata la «direttiva rimpatri». La portavoce della Commissione: «I controlli alle frontiere interne devono rimanere eccezionali». La Francia rinnova la sospensione di Schengen dal 2015. Monito anche agli altri paesi membri
Migranti Al confine con l'Italia va applicata la «direttiva rimpatri». La portavoce della Commissione: «I controlli alle frontiere interne devono rimanere eccezionali». La Francia rinnova la sospensione di Schengen dal 2015. Monito anche agli altri paesi membri
«La sentenza è molto chiara: reintrodurre i controlli ai confini interni deve rimanere una misura eccezionale, strettamente limitata nel tempo». Lo ha detto ieri la portavoce della Commissione Ue Anita Hipper commentando la decisione con cui la Corte di giustizia Ue ha bocciato i respingimenti che la Francia realizza verso l’Italia come se quella nei pressi di Ventimiglia fosse una frontiera esterna e non territorio dell’Unione.
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Alla frontiera di Ventimiglia, minori respinti in attesa di una «bonne chance»Il caso nasce da un’azione legale portata davanti alla giustizia transalpina da una coalizione di associazioni, tra cui l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers e la Ligue des droits de l’homme. Nel corso del procedimento il Consiglio di Stato aveva interpellato i giudici del Lussemburgo affinché chiarissero se la sospensione della libera circolazione prevista dal trattato di Schengen, che Parigi rinnova dal 2015 in seguito agli attentati del Bataclan, renda possibile respingere i cittadini dei paesi terzi anche lungo i confini interni. Tecnicamente: se si può applicare solo il codice frontiere senza considerare la «direttiva rimpatri».
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Mattarella: «Le regole di Dublino sui migranti sono preistoria»IN PRATICA LA CORTE UE afferma che sospendere Schengen permette di ripristinare i controlli alle frontiere interne, ma non di mutarne la natura. Sempre interne rimangono, comunque territorio comune. Pertanto non valgono le eccezioni alla direttiva rimpatri che la stessa norma prevede solo per casi straordinari. Sostanzialmente di allontanare dal territorio il migrante nella forma del respingimento invece che in quella dell’espulsione o rimpatrio. Utilizzando dunque una modalità semplificata che è permessa alle frontiere esterne proprio in virtù del fatto che la persona non è entrata nell’Unione europea.
Situazione diversa da quella che si verifica tra Francia e Italia, dove quindi le procedure devono rispettare a pieno quanto previsto dalla direttiva. Questa stabilisce che l’espulsione coatta dello straniero irregolare è solo l’extrema ratio: deve essere preceduta da altri passaggi graduali. In primis la richiesta al migrante di adempiere volontariamente all’ordine di lasciare il territorio. La Corte è consapevole che così il provvedimento perde larga parte della propria efficacia, ma ciò non è sufficiente a disattendere la procedura prevista.
I GIUDICI RICORDANO che, ovviamente, le autorità dello Stato membro hanno la possibilità di trattenere il cittadino irregolare, cioè detenerlo amministrativamente ai fini del rimpatrio, oppure arrestarlo nelle circostanze previste. Ma non respingerlo senza applicare la direttiva.
«La Corte dice che non puoi far finta di trovarti su una frontiera esterna come se quella persona non fosse mai entrata nel territorio dell’Unione. Il ripristino dei controlli non autorizza a derogare le norme comuni, perché quello rimane in ogni caso territorio europeo», spiega Gianfranco Schiavone, dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi).
SECONDO SCHIAVONE tra le righe si legge anche un avvertimento alla Francia e a tutti gli altri paesi membri: «Non puoi cercare di ripristinare i confini interni allo scopo di respingere i migranti come se lo spazio comune non esistesse».
Il 26 aprile 2022 la Corte Ue aveva emesso una sentenza contro l’Austria a tema analogo, affermando che il codice frontiere Schengen consente a uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera in caso di minaccia grave, ma entro un limite massimo di sei mesi. Secondo i giudici europei questo limite è tassativo e la sospensione della libera circolazione può essere prolungata solo in caso di nuova minaccia grave distinta da quella inizialmente individuata. Nonostante tale decisione, il 27 luglio dello stesso anno il Consiglio di Stato francese ha convalidato l’ennesimo rinnovo semestrale del ripristino dei controlli alle frontiere interne. Indirettamente il nuovo pronunciamento della Corte censura un simile comportamento.
ATTUARE UNA SENTENZA dei giudici del Lussemburgo, però, è «competenza degli Stati membri». Lo ha ricordato ieri Hipper che ha detto che la Commissione si limiterà a monitorare quanto deciso in merito ai respingimenti francesi.
Secondo i dati diffusi in estate dalla prefettura di Nizza e riportati in uno studio di Medici senza frontiere, tra il primo gennaio e il 15 giugno di quest’anno alla frontiera italo-francese erano state fermate o respinte 13.395 persone, con un netto aumento rispetto ai 12 mesi precedenti.
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