«In Albania tutti trattenuti. Così si violano le norme Ue»
Migranti Per i giudici di Palermo la detenzione è legittima solo come extrema ratio, da valutare caso per caso. «Ma a Shengjin e Gjader si presuppone che la reclusione sarà generalizzata: verrebbe a mancare la logica graduale prevista dalle direttive europee», afferma l'esperta di diritto dell'Unione Daniela Vitiello
Migranti Per i giudici di Palermo la detenzione è legittima solo come extrema ratio, da valutare caso per caso. «Ma a Shengjin e Gjader si presuppone che la reclusione sarà generalizzata: verrebbe a mancare la logica graduale prevista dalle direttive europee», afferma l'esperta di diritto dell'Unione Daniela Vitiello
«Nei centri in Albania viene a mancare la logica graduale della direttiva Ue che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo solo come extrema ratio», afferma Daniela Vitiello. Ricercatrice di diritto dell’Unione europea presso l’università degli studi della Tuscia e responsabile di un’unità di ricerca del centro di eccellenza Jean Monnet sull’integrazione dei migranti in Europa, con il manifesto commenta le recenti decisioni del tribunale di Palermo sulla detenzione dei richiedenti asilo a Porto Empedocle. Confermata in un caso, non convalidata negli altri cinque.
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Colpo di scena: liberi i richiedenti rinchiusi a Porto Empedocle. A rischio i centri in AlbaniaQueste decisioni dicono qualcosa anche sul progetto dei centri in Albania?
Le decisioni di non convalida dei trattenimenti, ma anche la prima di convalida, vanno nella direzione indicata dalle Sezioni unite della Cassazione nell’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia, dopo i ricorsi contro gli analoghi provvedimenti dello scorso autunno del tribunale di Catania. La Cassazione dà un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina italiana sulla garanzia finanziaria, evidenziando che la garanzia costituisce una causa generale di esclusione del trattenimento e non una «misura alternativa» ai fini della verifica dei presupposti per l’ingresso e il soggiorno, secondo quanto previsto dalla «direttiva accoglienza» dell’Ue. In pratica il diritto Ue prevede che il trattenimento sia in ogni caso l’extrema ratio, oggetto di una valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Lo Stato membro ha comunque l’obbligo di prevedere misure meno afflittive. Per questo il giudice di Palermo sottolinea la natura facoltativa del trattenimento e che le misure qualificate come «alternative» nel diritto italiano (consegna del passaporto e prestazione della cauzione) sono in realtà di natura diversa. Ciò è rilevante rispetto ai centri in Albania perché il protocollo del 6 novembre 2023 individua solo un’area per l’arrivo dei migranti (Shengjin) e un’area per il loro trattenimento durante la verifica dei requisiti e per il rimpatrio (Gjader); per cui si presuppone che il trattenimento generalizzato debba essere la regola in queste procedure extraterritoriali. Senza alternative. Verrebbe così a mancare la logica graduale della detenzione amministrativa prevista come ultima ratio.
È l’unico problema?
No. Per giungere nei centri ci sarà un trasferimento forzato a bordo di navi militari italiane, che costituiscono territorio della Repubblica. Soccorsi, se così vogliamo definirli, di questo tipo non possono essere qualificati come operazioni di ricerca e soccorso (Sar) perché ciò implicherebbe lo sbarco in un luogo sicuro (place of safety). È difficile credere che strutture di trattenimento in cui le persone sono soggette a un regime di isolamento e privazione della libertà di movimento (se non addirittura della libertà personale) possano essere qualificate come tali. Questo tipo di regime detentivo generalizzato potrebbe porsi in contrasto con il diritto alla libertà e alla sicurezza dei migranti, ponendo problemi rispetto al diritto costituzionale, dell’Ue e alla Convezione europea dei diritti dell’uomo.
La redazione consiglia:
La detenzione nel centro di Porto Empedocle, un esperimento contro la CostituzioneAltre criticità sono state sollevate in merito al diritto di difesa.
Sì, perché il contatto con i legali rischia di essere vanificato, soprattutto a causa della extraterritorialità dei centri. Probabilmente sarà offerto ai migranti un elenco di avvocati per il gratuito patrocinio, ma non è detto che questi abbiano competenze specifiche in materia migratoria e d’asilo. Inoltre, è verosimile che le comunicazioni con gli assistiti avvengano attraverso posta elettronica: l’intermediario sarebbe un responsabile della pubblica amministrazione, cioè la controparte, con una sostanziale compressione del diritto di difesa e la possibile conseguenza di convalide a catena e conseguenti espulsioni collettive.
A giugno 2026 entra in vigore il Patto Ue su immigrazione e asilo. Cosa cambia per il trattenimento dei richiedenti asilo?
L’approccio hotspot, già attivo in Italia da anni per una prima identificazione e incanalamento nelle procedure corrette, si accompagna al trattenimento generalizzato ai fini dello screening, che dura tra le 24 e le 48 ore per rispettare l’articolo 13 della Costituzione. Il nuovo Patto istituzionalizza l’approccio hotspot e collega ancor più strettamente la fase dell’accertamento (screening) con le successive procedure di asilo e rimpatrio alla frontiera, rendendo il trattenimento la regola e ponendo una serie di interrogativi di sostenibilità amministrativa e legittimità giuridica, sia rispetto al diritto interno, che europeo e internazionale.
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