Dalla istituzione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA) introdotti nel 1998 dalla legge 40 (Turco-Napolitano), abbiamo assistito ad una continua modifica dei termini usati dal legislatore per definire quelli che erano, e rimangono ancora oggi, centri di detenzione amministrativa, strutture nelle quali gli stranieri privi di un titolo di soggiorno vengono trattenuti in attesa di un rimpatrio con accompagnamento forzato, dunque senza avere commesso reati, ma solo per la mancanza di un visto di ingresso o di un permesso di soggiorno. Nei centri di detenzione possono essere trattenuti anche richiedenti asilo, mentre è espressamente vietato l’internamento di minori...