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«Reato di solidarietà», la legge italiana traballa

«Reato di solidarietà», la legge italiana traballaLa Grande Chambre della Corte di giustizia Ue – Giansandro Merli

Lussemburgo Alla Corte di giustizia Ue il parere dell'avvocato generale sul caso che potrebbe cambiare le sorti del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a scopi umanitari. La sentenza attesa tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo

Pubblicato circa un'ora faEdizione del 8 novembre 2024

C’è un’altra sentenza in arrivo dal Lussemburgo che potrebbe far arrabbiare Meloni. Ha sempre a che fare con le leggi in materia di immigrazione ma non riguarda i «paesi sicuri», che hanno tenuto banco dopo le non convalide dei trattenimenti in Albania basate sulla decisione delle toghe europee del 4 ottobre scorso. Davanti alla Corte di giustizia Ue, infatti, pende una questione particolarmente controversa: il favoreggiamento dell’ingresso illegale di migranti a scopo umanitario. Quello comunemente indicato come «reato di solidarietà». Il provvedimento è atteso per la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo ma ieri è arrivato il parere dell’avvocato generale Richard de la Tour.

L’argomentazione tocca tre punti e l’ultimo rischia di avere un impatto significativo sulla disciplina italiana. Tutto nasce dal rinvio pregiudiziale del tribunale penale di Bologna per la vicenda di una donna congolese. E. K. K. è arrivata nell’agosto 2019 nell’aeroporto del capoluogo emiliano con dei documenti falsi, per sé e due bambine: figlia e nipote. È stata arrestata per favoreggiamento, come fosse una trafficante. Infatti sia il facilitators package europeo che la legge italiana prevedono una punizione anche quando manca lo scopo di lucro. L’interesse economico è considerato un’aggravante, non un elemento costitutivo del reato. Così nel corso degli anni sono stati aperti centinaia di procedimenti contro attivisti e migranti. Ai primi è andata quasi sempre bene, anche grazie alla scriminante per stato di necessità che vale nei soccorsi in mare. Molto peggio è andata a tanti cittadini stranieri coinvolti in processi con attenzione mediatica più bassa e condanne alte o altissime.

Il giudice di Bologna ha chiesto ai colleghi del Lussemburgo se questo assetto normativo rispetti i principi di proporzionalità e legalità o confligga con alcuni diritti fondamentali tutelati dalle norme sovraordinate. Il primo punto delle conclusioni dell’avvocato generale dice che effettivamente la direttiva Ue criminalizza anche la solidarietà. Perché non prevede esclusioni per le condotte umanitarie, come sostenuto negli anni, e anche in questa vicenda, dalla Commissione. Così ha deciso il legislatore. Il secondo punto sostiene che questa scelta è perfettamente legittima perché le direttive si muovono su un livello più astratto rispetto alle norme nazionali, dove gli standard sui principi di legalità e proporzionalità funzionano in maniera diversa. Sono le norme a dover tradurre le direttive in forma concreta (condotte e pene), rispettando le variabili tradizioni giuridiche dei paesi membri.

Qui arriva il terzo punto, forse quello più importante: per garantire i due principi giuridici gli Stati devono prevedere la «possibilità di esonerare da responsabilità penale le persone di cui sia accertato che hanno agito in modo disinteressato». La legge italiana non lo fa. Permette solo di infliggere condanne più lievi. «È un parere molto importante per la normativa nazionale. Così potrebbero esserci effetti positivi in tanti casi concreti. Purtroppo scarica a valle un problema che andava risolto a monte, nella direttiva», afferma Francesca Cancellaro, legale di E. K. K.

Vedremo cosa deciderà la Corte, il parere dell’avvocato generale è tenuto in debito conto ma non è vincolante.

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