La libertà è vicina ma Budapest può complicare le cose
Fuori dal pozzo Ilaria Salis, agli arresti domiciliari a Budapest, sarà eurodeputata e, di conseguenza, dovrà essere scarcerata in base al diritto dell’Unione europea. Si apre, però, a differenza degli altri eletti, una partita che potrebbe essere complicata dal governo ungherese
Ilaria Salis, agli arresti domiciliari in Ungheria, sarà eurodeputata e, di conseguenza, dovrà essere scarcerata in base al diritto dell’Unione europea. Si apre, però, a differenza degli altri eletti, una partita che potrebbe essere complicata da Budapest, ma dettata da regole precise a cui l’Ungheria dovrà sottostare. Senza condizioni.
Vediamo l’iter. I nuovi eletti passeranno attraverso la macchina di verifica di Bruxelles: gli Stati membri sono tenuti a comunicare i nomi dei futuri eurodeputati eliminando coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità. È il caso di membri dei Governi o dei Parlamenti nazionali, mentre non sussiste alcuna situazione di incompatibilità per Ilaria Salis. La semplice circostanza che sia sottoposta a un procedimento penale in Ungheria non impedisce la nomina e la copertura dell’incarico. Questo, nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla direttiva Ue 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza.
Scatterà un’ulteriore verifica per tutti gli eletti: coloro che hanno ottenuto il seggio dovranno presentare una dichiarazione scritta circa l’assenza di situazioni di incompatibilità, almeno sei giorni prima rispetto alla prima seduta del nuovo Parlamento fissata per il 16 luglio a Strasburgo. Anche la Commissione giuridica del Parlamento Ue effettuerà un accertamento, informando il Presidente in carica (Roberta Metsola) e, in caso di verifica di incompatibilità, dichiarerà il seggio vacante.
Sull’immunità valgono le specifiche regole fissate a livello Ue che, ovviamente, dovranno essere garantite dal Governo e dall’autorità giudiziaria ungherese anche a Ilaria Salis la quale dovrà essere messa nelle condizioni, al pari degli altri eletti, di svolgere il proprio mandato liberamente. Non si tratta, infatti, di un privilegio, ma di uno strumento per permettere lo svolgimento dell’attività parlamentare senza condizionamenti. Pertanto, in linea con il Protocollo n. 7 sui privilegi e sull’immunità dell’Unione europea, annesso al Trattato di Lisbona, Ilaria Salis godrà dell’immunità che, in base a quanto previsto dall’articolo 9 del Protocollo, è composta dalle immunità che sono generalmente concesse sul territorio nazionale ai membri del parlamento del proprio Paese, nonché dell’esenzione, sul territorio di ogni altro Stato membro, da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. Di conseguenza, cadranno i provvedimenti restrittivi della libertà personale e, quindi, anche gli arresti domiciliari. Con la deputata europea Ilaria Salis che potrà immediatamente viaggiare per partecipare alle sessioni parlamentari. Tanto più che nei confronti dei deputati europei non possono essere posti ostacoli amministrativi o limiti alla libertà di movimento.
C’è anche un precedente su cui si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 19 dicembre 2019 (causa C-502/19, Vies). Gli eurogiudici hanno chiarito che gli Stati membri non possono impedire al deputato eletto e proclamato dal Parlamento europeo mentre era sottoposto a una misura di custodia cautelare, la partecipazione alla sessione del Parlamento europeo. Sul punto, la Corte di Lussemburgo ha precisato che l’immunità comporta la revoca della misura della custodia cautelare proprio perché il parlamentare deve poter svolgere la sua funzione.
Se l’autorità giudiziaria ungherese volesse continuare il procedimento giudiziario dovrebbe chiedere al Parlamento europeo, successivamente all’insediamento, di avviare la procedura di revoca dell’immunità, secondo quanto stabilito dal regolamento interno del Parlamento come modificato nel 2023.
La richiesta deve arrivare da un’autorità competente di uno Stato membro al Presidente del Parlamento Ue, comunicata all’Aula e deferita alla commissione competente chiamata a esaminare le richieste. L’iter termina con una proposta con la quale si raccomanda l’accoglimento o il rigetto della richiesta. Il deputato interessato può essere ascoltato e poi la decisione passa all’Assemblea parlamentare. Quindi, è solo il Parlamento Ue che decide di togliere l’immunità a uno dei suoi membri, senza che gli Stati membri possano opporre regole interne.
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