La Costituzione, l’invio di armi e la saggezza di Sancho Panza
Diritti Perché l’art. 11 dichiara il ripudio della guerra intesa non solo come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, ma anche come mezzo di risoluzione dei “conflitti internazionali”
Diritti Perché l’art. 11 dichiara il ripudio della guerra intesa non solo come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, ma anche come mezzo di risoluzione dei “conflitti internazionali”
L’invio delle armi in Ucraina rende necessario interrogare il testo dell’articolo 11 della Costituzione, e in particolare il significato del ripudio della guerra come “strumento di risoluzione delle controversie internazionali”. Cosa si intende con questa espressione? Qual era l’opinione dei nostri Costituenti al riguardo?
Essi optarono per un pacifismo pragmatico, dettato dal buon senso e dall’orrore dell’esperienza trascorsa. Paolo Treves, socialista che a quel dibattito prese parte in modo decisivo, volle richiamare proprio il buon senso di Sancho Panza, contrapponendolo allo spericolato avventurismo del suo padrone Don Chisciotte. La Costituzione sta dalla parte non del signore folle e visionario, ma del senso comune e dell’oculato realismo dell’assennato servitore, Sancho Panza, al quale stanno a cuore i veri interessi degli esseri umani in carne e ossa.
Ma andiamo con ordine.
Il 3 dicembre 1946 la I Sottocommissione, partendo da una proposta di Dossetti, approvava questa formulazione: «La Repubblica rinunzia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla difesa e alla organizzazione della pace».
Il 20 dicembre 1946 la II Sottocommissione discusse del potere del Presidente della Repubblica di dichiarare la guerra. In questa sede il comunista Ruggiero Grieco propose di specificare che la guerra potesse essere dichiarata solo «quando lo esiga la difesa dell’indipendenza e dell’integrità territoriale del Paese».
Sul punto intervenne Vanoni (Dc) obiettando che in tal modo «si escluderebbe la possibilità di una guerra determinata da obblighi internazionali». L’emendamento venne respinto.
Alla luce di questa vicenda alcuni autori sostengono che sarebbe costituzionalmente legittimo il soccorso difensivo nell’ambito di una legittima difesa collettiva. Cosí non si considera però un elemento decisivo.
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Con l’invio di armi l’Italia partecipa alla guerraNel giro di poco tempo l’“opinione dominante” in seno alla Costituente cambiò. La svolta fu probabilmente provocata dalla preoccupazione suscitata dalla nuova “dottrina del contenimento” esposta il 12 marzo 1947 al Congresso degli Stati Uniti dal presidente Truman. Questi proponeva una nuova e aggressiva strategia di confronto con l’Unione sovietica in Grecia e in Turchia.
Proprio cinque giorni dopo, il 17 marzo 1947, alla Costituente intervenne nel dibattito Treves che propose per primo di aggiungere il ripudio della guerra intesa non solo come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, ma anche come mezzo di risoluzione dei “conflitti internazionali”, ossia delle controversie internazionali. Si intendeva così andare oltre la mera condanna della guerra di conquista.
La “guerra fredda” che oramai si stagliava all’orizzonte spinse l’esponente socialista a chiedere la condanna della guerra tout court, fatta chiaramente eccezione per quella strettamente difensiva della Patria, e cioè del territorio dello Stato.
Ed è proprio qui che viene fuori il raffronto con i protagonisti del grande romanzo di Cervantes.
«Nella situazione internazionale in cui viviamo, in questo urto di blocchi giganteschi, in questo scatenarsi di sfiducia e di interessi reciproci, può essere un nobile compito per noi italiani, proprio quello di parlare della ragione. E non si dica che si fa del donchisciottismo inutile; direi, se mai, signori, che così si applica il buon senso di Sancio Pancia, che è una cosa diversa».
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Il ripudio dell’articolo 11 della CostituzioneA dar man forte a Treves intervenne poi, sempre il 17 marzo, l’azionista Leo Valiani, che presentò un altro emendamento: «L’Italia rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale e respinge ogni imperialismo e ogni adesione a blocchi imperialistici. Accetta e propugna, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, qualsiasi limitazione di sovranità, che sia necessaria a un ordinamento internazionale di pace, di giustizia e di unione fra i popoli».
Valiani motivava così la sua proposta: «Noi siamo incondizionatamente, e non soltanto in riferimento ad una certa interpretazione politica, per la rinunzia alla guerra. Se ci attaccheranno ci difenderemo, ma noi abbiamo il fermo proposito di non attaccare mai nessun altro popolo, sia esso un popolo retto con ordinamenti liberali o con altri ordinamenti. Non andremo più in Grecia né per battere Metaxas, né per difendere la libertà della Grecia contro il comunismo, come sostiene l’America».
In seguito a queste osservazioni, il Presidente Ruini a nome della Commissione dei 75 nella seduta del 24 marzo 1947 propose una nuova versione dell’articolo corrispondente all’odierno art. 11.
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La mediazione in guerra non passa attraverso la NatoIn sintesi: il ripudio della guerra come «strumento di offesa alla libertà degli altri popoli» è divenuto nel corso del dibattito alla Costituente da sola forma di guerra ripudiata a caso centrale del più generale «ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», cioè a ripudio della guerra come continuazione della politica con la forza delle armi, in una prospettiva improntata a schiudere lo spazio a una, ancora a venire, vera Europa del diritto.
Edoardo Caterina e Matteo Giannelli, Ricercatori Unifi
Domenico Siciliano è Professore di filosofia del diritto dell’università di Firenze
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