Decreto sicurezza bis, il governo incassa la fiducia. Oggi il voto sul provvedimento
La Camera ha approvato il voto di fiducia chiesto dal governo al Decreto sicurezza bis. I voti favorevoli sono stati 325, 248 i contrari, 4 gli astenuti. Oggi avrà luogo […]
La Camera ha approvato il voto di fiducia chiesto dal governo al Decreto sicurezza bis. I voti favorevoli sono stati 325, 248 i contrari, 4 gli astenuti. Oggi avrà luogo […]
La Camera ha approvato il voto di fiducia chiesto dal governo al Decreto sicurezza bis. I voti favorevoli sono stati 325, 248 i contrari, 4 gli astenuti. Oggi avrà luogo il voto sul provvedimento.
Intanto ieri la Corte costituzionale èha emesso una sentenza s due aspetti del primo decreto sicurezza. I giudici hanno bocciato il potere sostitutivo dei prefetti «perché lede l’autonomia degli enti locali», dando invece il via libera all’estensione ai presídi sanitari del cosiddetto Daspo urbano «a condizione che non si applichi a chi ha bisogno di cure mediche poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze». La Regione Umbria aveva impugnato il potere sostitutivo dei prefetti, mentre le Regioni Emilia Romagna, Toscana, Calabria avevano censurato l’estensione del Daspo urbano ai presídi sanitari. Nella motivazione della sentenza si spiega che il diritto alla salute prevale sulle esigenze di decoro dei luoghi e di contrasto alle condotte sanzionate in via amministrativa.
La Corte ha invece cancellato l’articolo 28, primo comma del Dl 113/2018, che ha inserito nell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (Tuel) – sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi degli amministratori locali – un nuovo sub -procedimento per l’attivazione dei poteri sostitutivi del prefetto sugli atti degli enti locali. La Corte ha osservato che la norma, oltre a violare la complessiva autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali (riconoscimento di funzioni amministrative proprie, autonomia regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, autonomia finanziaria), introduce un nuovo potere prefettizio fondato su presupposti generici ed eccessivamente discrezionali, violando così il principio di tipicità e legalità dell’azione amministrativa.
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