Italia

«Accogliere i rifugiati omosessuali se non sono protetti nel loro Paese»

La sentenza della Cassazione Non si può negare protezione a un migrante omosessuale se un eventuale ritorno nel Paese di origine può mettere a rischio la sua vita. A deciderlo è stata la Corte […]

Pubblicato più di 5 anni faEdizione del 24 aprile 2019

Non si può negare protezione a un migrante omosessuale se un eventuale ritorno nel Paese di origine può mettere a rischio la sua vita. A deciderlo è stata la Corte di cassazione accogliendo il ricorso presentato da un cittadino ivoriano contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato il rigetto della richiesta di asilo presentata alla Commissione territoriale di Crotone. L’uomo – di religione musulmana, sposato, due figli, «oggetto di disprezzo e di accuse da parte di sua moglie e di suo padre, Imam del paese» per una relazione gay – lamentava «la discriminazione e l’assenza di effettiva protezione delle persone omosessuali in Costa d’Avorio da parte delle autorità statali» ma la Commissione aveva escluso che sussistessero i presupposti della protezione «considerato l’ambito strettamente familiare delle minacce» e il fatto che «in Costa d’Avorio, al contrario di altri Stati africani, l’omosessualità non è considerato un reato».

Per i giudici della Suprema Corte, invece, «l’assenza di norme che vietino direttamente o indirettamente i rapporti tra persone dello stesso sesso non è, di per sé, risolutiva ai fini di escludere la protezione internazionale, dovendo altresì accertarsi se lo Stato, in tale situazione, non possa o voglia offrire adeguata protezione alla persona omosessuale e dunque se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, la minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona e dunque l’impossibilità di vivere nel proprio paese di origine, senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica, la propria condizione personale». «Non risulta che la Corte – si legge nella sentenza – abbia considerato la specifica situazione del ricorrente ed abbia adeguatamente valutato la sussistenza di rischi effettivi per la sua incolumità in caso di rientro nel paese di origine».

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