Il 13 giugno 2024 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la scelta dell’Ungheria di criminalizzare l’agevolazione al suicidio non si pone in contrasto con gli artt. 8 e 14 della Cedu, posti a presidio del diritto alla vita privata e familiare e del principio di non discriminazione. Alcuni giorni più tardi, si è celebrata davanti alla Corte costituzionale una importante udienza in cui si è discusso proprio della legittimità costituzionale della norma del codice penale italiano, l’art. 580 c.p., che incrimina l’aiuto al suicidio. La decisione è attesa a giorni.

Come ormai da anni, sia a Roma, sia a Strasburgo si giocano partite estremamente delicate per la tutela dei diritti fondamentali: talvolta le due Corti si sono mostrate in sintonia, talvolta meno, e ciò, soprattutto, per complesse questioni tecnico-giuridiche. Non a caso, dunque, ci si è chiesti se la decisione assunta a Strasburgo possa condizionare quella tanto attesa della Corte italiana chiamata a tutelare diritti fondamentali delle persone che ambiscono ad un congedo dignitoso dalla propria vita.

La risposta è no.

Anzitutto, senza affatto trascurare la rilevanza delle decisioni europee, esse vanno sempre “maneggiate con prudenza”, in quanto calibrate su ordinamenti differenti e su specifiche questioni. Nel caso che ci occupa, poi, è vero che la Corte Edu ha riconosciuto che esiste un margine di apprezzamento di ciascuno Stato membro, ma non possiamo trascurare che, nel 2003, fu la stessa Corte costituzionale ungherese, a differenza di quella italiana, ad avere escluso l’illegittimità del divieto assoluto di aiuto al suicidio. Inoltre, si tratta di una sentenza pronunciata da una sezione semplice della Corte Edu, accompagnata da opinioni dissenzienti: dentro la stessa sezione, dunque, i giudici la pensavano diversamente.

Tanto basta per escludere che questa sentenza sia determinante per la decisione della Corte costituzionale italiana.

Quest’ultima, peraltro, quando fu chiamata, tra il 2018 e il 2019, nel noto caso DJ-Fabo, a giudicare per la prima volta della legittimità dell’art. 580 c.p., lo fece alla luce dei principi posti dagli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione italiana, non della Cedu. Anche allora il giudice milanese ipotizzò un contrasto con i principi della Carta europea, ma alla Corte “bastò” la Costituzione per valorizzare l’autodeterminazione individuale nelle scelte sul fine vita.

In quell’occasione fu dichiarato illegittimo l’art. 580 c.p. nella parte in cui sanziona chiunque agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Alla Corte si chiede ora di decidere se la scelta di subordinare la non punibilità alla presenza del requisito della “dipendenza da un sostegno vitale” si ponga in frizione con quegli stessi parametri costituzionali. Si chiede, cioè, di chiarire se quella specifica condizione, che caratterizzava la situazione di DJ-Fabo, è costituzionalmente necessaria alla luce dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, oppure se anche il malato, capace di intendere e di volere, che non è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale strettamente intesi, ma, per l’intensità delle sofferenze fisiche o psicologiche patite, vuole porre fine alla propria vita in modo dignitoso, possa farsi aiutare.

E, per questo, basta la nostra Costituzione.

*Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano