Nelle autonome aperture al comune
Davvero una buona idea, quella di Michele Spanò, di riprendere per Quodlibet Il diritto dei privati di Widar Cesarini-Sforza (pp. 160, euro 16), edito la prima volta nel 1929, assieme ai Prolegomeni del diritto collettivo del 1936 e con una ricca rilettura del curatore.
Buona idea, perché in questo classico saggio di filosofia del diritto sono affrontati problemi oggi di grande attualità, non solo scientifica (come si definisce il rapporto giuridico e qual è la sua origine?) ma anche politica (basta con il confondere il diritto con la sovranità). Non solo: le risposte e le proposte sviluppate attorno a queste domande convergono verso un luogo diverso, autonomo, di produzione giuridica collettiva – irriducibile al diritto privato patrimoniale e al diritto pubblico sovrano.
L’INSISTENZA su quel luogo costitutivo di un autonomo diritto collettivo fa l’originalità più profonda del discorso di Cesarini-Sforza, staccandolo dalle premesse istituzionaliste della teoria dell’ordinamento giuridico di Santi Romano, la cui attenzione all’autonomia dello sviluppo istituzionale del diritto è invece direttamente sussunta in una prospettiva sovranista.
Qui, in Cesarini-Sforza, la dissociazione di diritto e Stato è la condizione di definizione del diritto dei privati – nome di una realtà irriducibile al diritto privato, in quanto sfera di volontà statuali dirette alla regolazione dei rapporti patrimoniali fra privati – laddove il «diritto dei privati» non emana dallo Stato né immediatamente né mediatamente.
La giuridicità non si confonde dunque con la normatività e si installa piuttosto in una concezione soggettivista della «realtà giuridica come rapporto», come complesso di relazioni fra diritti e obblighi. L’interdipendenza delle azioni fra due soggetti caratterizza la sfera giuridica e la fonda nel complesso di connessioni sociali. Ubi societas ibi ius significherà dunque che il diritto per configurarsi, si configura fuori dal diritto statuale mostrandosi così come diritto della società, «diritto dei privati».
Il riferimento al diritto consuetudinario è qui evidente ma rappresenta semplicemente un elemento che anticipa la definizione di nuovi spazi di giuridicità aperti all’autonomia collettiva – laddove gli individui, attraverso le definizioni soggettive che ne dànno, riferiscono interessi comuni a un interesse collettivo. Altrimenti detto, l’autonomia giuridica collettiva rappresenta interessi collettivi composti dalla cooperazione di soggetti raccolti in associazione-organizzazione-istituzione.
E QUI SI APRE, dopo quella iniziale che aveva attaccato la sussunzione del diritto nella sovranità, la polemica contro l’individualismo giuridico, necessariamente contrattualistico, «tanto è vero che si è fatto ricorso al contratto perfino per spiegare l’esistenza della società e per giustificare il potere pubblico». «Ma ecco che tra il diritto privato e il pubblico si insinua il diritto delle collettività, e turba la loro armonia e coesistenza». E questo diritto delle collettività dev’esser riconosciuto nella sua autonomia normativa.
Inutile qui ricordare che questa innovazione teorica del Cesarini-Sforza è connessa all’affermazione del «diritto delle corporazioni» nel regime fascista e che quindi solo illusoriamente può presentare l’autonomia collettiva in quanto forza-lavoro collettiva (qualora avesse voluto farlo) – tant’è che la cooperazione che chiama a base dell’autonomia, non è quella fra i lavoratori nella produzione ma quella fra lavoratori e capitalisti nell’organizzazione statale delle corporazioni. Si deve comunque osservare che questa posizione di Cesarini-Sforza rappresenta un notevole passo in avanti nella definizione del soggetto giuridico fra gli anni ’20 e ’30. Rileggendo questo pamphlet mi veniva in mente un’altra pagina di teoria del diritto in quegli anni: quando Pashukanis, nella fase creativa, costituente del bolscevismo, attraverso la riduzione ad unum del diritto privato patrimoniale (riconosciuto come fondamento di ogni diritto) e del diritto pubblico sovrano, cercava, al riparo del governo rivoluzionario dei soviet, l’apertura all’autonomia normativa della classe.
CERTO, PASHUKANIS è un rivoluzionario, Cesarini-Sforza non lo è. Meglio, è un uomo del gramsciano «interregno», che il fascismo in qualche modo rappresenta, «reazionario» in alto e «modernizzatore» in basso. Sicché – e questo è un po’ comico – Cesarini-Sforza può riconoscere nelle società cavalleresche (quelle che ad esempio regolavano i duelli) caratteristiche di autonomia analoghe alle corporazioni che regolavano la lotta di classe.
MA NON VAL LA PENA di grattar via queste miserie dall’esperienza dei rinnovatori del pensiero – tanto la caricatura rimane. Più importante sottolineare la potenza innovativa che ancora oggi, in questo scritto di Cesarini-Sforza, è contenuta: essa mostrava l’attenzione dell’autore alla dinamica della riconcettualizzazione del diritto, le cui funzioni e istituti appassiscono quando la storia non interpreta la potenza aperta e diffusa che viene dall’autonomia collettiva. E se non si riconosce questo passaggio, questo stacco storico, sono germi di corruzione quelli dai quali qui ci si deve difendere. È un principio di produttività biopolitica del diritto che è qui alluso.
Oltre queste vicissitudini, l’innovazione consiste dunque nella dichiarazione dell’autonomia normativa del collettivo. Ancora meglio, di un’autonomia che si collega alla cooperazione e che, in questa, organizza comuni scopi. Lo slittamento dal collettivo alla cooperazione, dall’organizzazione al comune è la cosa che, fuor da ogni condizionamento temporale, emerge in quest’opera di Cesarini-Sforza.
Negli anni ’60-’70, vivendo e partecipando al rinnovamento del diritto del lavoro in Italia (e fu qualcosa di rivoluzionario), riproducemmo instancabilmente quelle argomentazioni di Cesarini-Sforza, scavando nel diritto privato un’autonomia della cooperazione che doveva essere liberata dal patrimonialismo e togliendo al diritto pubblico l’esclusività sovrana nel definire gli scopi dello sviluppo economico. Con maggior distanza ma con altrettale intelligenza, si può ben aderire a quel che il curatore propone: di prendere coscienza del profondo spinozismo di Cesarini-Sforza. Quel suo ubi societas ibi ius non si rovescia mai nel suo opposto performativo (ubi ius ibi societas) ma indica alla società un cammino di libertà nell’espansione della potenza autonoma del diritto del collettivo.
PER FINIRE: Michele Spanò aggiunge come post-fazione un saggio titolato Zona Cesarini. Ottimo da tutti i punti di vista. Vorrei fraternamente rimproverargli tuttavia di non aver preso in conto, appunto in «Zona Cesarini», le aperture al «comune» che vengono fuori da questo pamphlet. Di qui può essere infatti definita un’idea del comune, dinamica, come scopo correlato alla cooperazione ed espresso come autonomia normativa. Quel comune non è dunque un «terzo genere» del diritto (oltre al privato e al pubblico) ma una potenza che sviluppa la cooperazione nel comune, come regola generale di una rifondazione critica e rivoluzionaria del diritto. Ma non disperiamo: dopo «Zona Cesarini», in questo incontro al vertice del pensiero giuridico, ci sono i tempi supplementari e poi i «rigori»… Dobbiamo andare avanti sul comune, la partita è ancora aperta.
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