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Ergastolo ostativo: nessun allarme, usciamo dalla gabbia mentale

Né stupore, né allarme per la decisione del Collegio della Grande Camera della Corte di Strasburgo di rigettare la richiesta italiana di riesame della sentenza dello scorso giugno sul caso […]

Pubblicato circa 5 anni faEdizione del 9 ottobre 2019

Né stupore, né allarme per la decisione del Collegio della Grande Camera della Corte di Strasburgo di rigettare la richiesta italiana di riesame della sentenza dello scorso giugno sul caso di Marcello Viola. La III sessione della Cedu aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.

L’articolo 3 è un articolo inderogabile della Convenzione europea e vieta, oltre alla tortura, anche le pene o i trattamenti inumani o degradanti. Da tempo la giurisprudenza della Corte ha considerato che «l’ergastolo senza speranza» sia da considerare un trattamento di questo tipo e che l’ordinamento degli Stati tenuti insieme da quell’impegno solido che l’appartenenza alla comune Convenzione per i diritti umani rappresenta, debbano prevedere dopo un congruo numero di anni che il giudice possa stabilire se la persona che sta eseguendo una condanna all’ergastolo abbia compiuto un percorso significativo di resipiscenza e possibile reinserimento, rappresenti ancora un pericolo per la società esterna, abbia o meno ancora legami criminali. Nessun automatismo concessivo, quindi, ma soltanto la possibilità di valutare la persona, senza inchiodarla al reato commesso 25 o 30 anni prima.

Un principio che si è andato consolidando negli anni. Nel caso italiano, si trattava di stabilire se l’ordinamento offrisse o meno un’ipotesi di «speranza», anche nel caso di reati gravissimi e peculiari, quali sono quelli connessi alla criminalità organizzata e, in generale, quelli compresi in quell’eterogeneo elenco di reati dell’articolo 4bis. È vero che è prevista l’ipotesi che la collaborazione possa essere inesigibile per vari motivi, incluso il già totale accertamento degli eventi e degli autori, tuttavia la Corte ha ritenuto che la sola ipotesi collaborativa prevista dalle nostre norme non fosse sufficiente e ha osservato che la non collaborazione può non essere legata alla persistente adesione al disegno criminale, o considerata sinonimo di attuale pericolosità sociale. E d’altra parte, potrebbero esserci anche collaborazioni opportunistiche e non dovute ad un effettivo distacco dalle organizzazioni di appartenenza.

In sintesi, ha affermato che ci debba essere un momento – sottolineo nuovamente dopo un alto numero di anni – di considerazione da parte del giudice del singolo caso in esame, anche perché ha ricordato che le politiche penali europee mettono sempre più l’accento sull’obiettivo della risocializzazione anche per i condannati all’ergastolo o a una lunga pena detentiva.

La sentenza del giugno scorso ha dato anche un’indicazione generale: richiamando un particolare articolo del Regolamento della Corte (l’art. 46) ha chiarito che il problema non riguarda una singola situazione, ma ha una dimensione “strutturale”, sistemica, per cui ha implicitamente invitato lo Stato a riconsiderare la materia sulla base delle indicazioni formulate nella sentenza. Che peraltro è stata adottata dai sette giudici con sei voti a favore (incluso il giudice italiano) e uno contrario (quello polacco).

Quindi, nessun allarme, quali quelli letti in questi giorni circa lo smantellamento della lotta alla criminalità organizzata, che continua e deve continuare con la stessa determinazione. Soprattutto nessuna conseguenza, se non quella del ripensamento e della revisione complessiva degli strumenti da utilizzare per sconfiggere le organizzazioni criminali: la sentenza non mette fuori dal carcere il signor Viola, né alcuna altra persona nella stessa posizione; mette piuttosto noi fuori dalla gabbia mentale dell’impossibilità di una pena costituzionalmente orientata anche per coloro che hanno commesso reati gravissimi e strutturati in forme organizzative criminali radicate anche territorialmente.

Ma, anche nessuno stupore per la decisione del Collegio di non riesaminare il caso: alla forma allargata di composizione della Corte (i 17 giudici della Grande Camera) si ricorre per casi che investono la possibilità di stabilire un principio che abbia un carattere di novità per tutti i 47 Paesi del Consiglio d’Europa. Nel caso in esame, quello del rifiuto dell’ergastolo senza speranza, il principio era già chiaro e affermato dalla Corte. Quindi, nessun nuovo principio generale su cui soffermarsi, ma un’applicazione specifica. Un’applicazione che però per noi, per la nostra cultura, ha la forma e la sostanza di un principio su cui riflettere.

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