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Campania, il territorio alla proprietà fondiaria

Campania, il territorio alla proprietà fondiariaVincenzo De Luca, Presidente della regione Campania

Legge urbanistica In Campania si sta discutendo un disegno di legge urbanistica che si fonda sull’idea che il governo del territorio spetti alla proprietà fondiaria. Per comprendere come si possa essere arrivati […]

Pubblicato circa un anno faEdizione del 20 settembre 2023

In Campania si sta discutendo un disegno di legge urbanistica che si fonda sull’idea che il governo del territorio spetti alla proprietà fondiaria. Per comprendere come si possa essere arrivati a tanto occorre fare un passo indietro. Per decenni il territorio campano è stato aggredito dall’abusivismo e da un’urbanistica privatizzata che hanno contribuito a formare conurbazioni fra le più degradate d’Europa.

Dopo decenni di deregulation, nel 2004, la legge regionale n. 16, mise mano a un riordino della disciplina urbanistica. Esperienza durata lo spazio di un mattino.
Nella primavera del 2009 Silvio Berlusconi lanciò l’idea di un «piano casa» che consentisse di derogare ai piani urbanistici, dando la stura ai più gretti appetiti speculativi.

Tutte le regioni, non solo la Campania, verso la fine del 2009, approvarono leggi che consentivano aumenti di volumetrie e cambi di destinazione d’uso in barba ai piani urbanistici, al di fuori di una cornice legislativa unitaria (che lo Stato si guardò bene dall’adottare, dopo il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009). Il provvedimento avrebbe dovuto valere un solo anno ma è stato prorogato di anno in anno; in Campania, come nelle altre regioni.

Alla fine del 2019 la Regione Campania tentò di rendere (anche formalmente) permanente la normativa derogatoria del piano casa ma la pandemia bloccò tutto. La legge attualmente in discussione vuole recuperare il tempo perduto e fare qualcosa in più.
Essa intende, in primo luogo, istituzionalizzare il piano casa (premi di volumetria e cambi di destinazioni d’uso in deroga ai piani urbanistici). Inoltre, ambisce a regolamentare parcheggi pertinenziali e sottotetti, con disposizioni da fare invidia ai surrealisti.

Il parcheggio si considera pertinenziale se è costruito nel medesimo comune ove sorge l’immobile (poco importa se, in concreto, dista 10 km); le altezze medie dei sottotetti ‘abitabili’ devono essere di 2 metri e 20 cm, ma la parte inferiore a un 1 metro e 40 cm, per legge, è esclusa dal calcolo (può essere adibita a «guardaroba», scrive la legge; e i soprabiti?). Se poi le altezze non dovessero quadrare nemmeno così, si può abbassare l’ultimo solaio. Via libera a porte, finestre, lucernari e abbaini: «non sono considerati modifiche dei prospetti», recita il testo. Se lo dice la legge…

Ciliegina sulla torta. Se la realizzazione dei parcheggi è conforme alla previsione urbanistica, si usa la «Scia»; se contraria al piano, si chiede il «permesso di costruire». Qualche vetero-urbanista storcerà il naso. Segno che non comprende la post-urbanistica.

Questa legge consentirà il massacro del territorio campano, da decenni privo di una pianificazione paesaggistica generale, che dovrebbe dettare le linee guida delle trasformazioni del territorio (non del suo «sviluppo», perché il territorio non ‘cresce’; se non governato, si degrada, diventando anche un pericolo per l’incolumità dei cittadini).

Da tempo è in corso la procedura per l’approvazione del piano paesistico regionale d’intesa con lo Stato. Per realizzare questo obiettivo la Regione Campania ha stipulato (nel 2016) un’intesa con il Ministero competente (cui sono seguiti, nel 2019, atti attuativi: DGRC n. 560); intesa che andrebbe (lealmente) osservata – completando l’iter con l’approvazione del piano – e non elusa, permettendo di sfigurare il territorio prima dell’approvazione del piano paesistico. Ciò è stato chiarito dalla Corte Costituzionale, ribadito dall’ufficio legislativo del ministero competente e, da ultimo, anche dai suoi organi periferici in audizione in Consiglio regionale.

Il senso è il seguente. Se questa legge urbanistica dovesse passare, il piano paesistico non avrebbe più nulla (o molto meno) da disciplinare. Con buona pace dell’art. 9 Cost. e del principio di leale cooperazione con lo Stato.
Chi nutrisse dubbi su cosa potrebbe accadere se, in attuazione dell’art. 116.3 Cost., si concedessero ulteriori poteri alle regioni, legga questo manifesto della post urbanistica regionale.

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