Una proposta di legge per ridimensionare i poteri di controllo della Corte dei conti e superare la paura della firma che «affligge la pubblica amministrazione italiana». L’iniziativa di Tommaso Foti, capogruppo Fdi alla camera, suscita le proteste dell’opposizione. «Se pensano, dopo aver cancellato il controllo concomitante sul Pnrr, di ridurre il potere della Corte dei Conti a una sorta di ancella della politica, sappiano che troveranno la nostra netta opposizione», tuona il Pd Boccia.

Sulle barricate i 5S che accusano governo e maggioranza di sfornare «leggi criminogene destinate a incentivare il malaffare e ad assegnare alla politica il ruolo di cinghia di trasmissione di interessi lobbistici e ristrette oligarchie ostili ad ogni controllo». Da Avs Angelo Bonelli parla di «guerra contro la magistratura a 360 gradi».

Il testo prevede che qualora un atto abbia «superato il controllo preventivo di legittimità e quindi sia stato registrato» dalla Corte, «non sarà più possibile sottoporre a giudizio per responsabilità erariale gli amministratori che lo hanno adottato». Nel caso di conciliazione, si esclude la responsabilità per colpa grave degli amministratori. In caso di colpa grave e escluse le ipotesi di illecito arricchimento, le sanzioni andranno da 150 euro a «2 annualità di trattamento economico» per l’amministratore autore di illecito.

Alle 2 annualità corrisponde il massimale della copertura assicurativa, dato che si introduce l’obbligo di assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, che potrà anche essere sospeso da 6 mesi a 3 anni con destinazione a incarichi «di studio o ricerca». In caso di dolo, la Corte potrà destituire il dirigente o il funzionario pubblico. Per gli appalti Pnrr, tempi ridotti per i controlli: dovranno avvenire «al momento dell’aggiudicazione invece che alla stipula del contratto».

Se la Corte «non risponde tempestivamente o non effettua il controllo preventivo nei termini, opera l’esclusione della responsabilità per colpa grave». Il no alla registrazione dovrà essere motivato. Per gli atti di spesa non sottoponibili al controllo preventivo, un’attività consultiva darà la facoltà di chiedere un parere alla Corte. Il rispetto del parere salva l’amministratore da profili di responsabilità.