G8 di Genova 2001, la Corte europea boccia il ricorso dei poliziotti
Movimenti Per la Cedu non c'è stata "nessuna violazione dei diritti della difesa" nella condanna, oggi definitiva, per i reati di falso e calunnia dei dirigenti di polizia coinvolti nel massacro della scuola Diaz. La sentenza cala definitivamente il sipario sulle poche ricadute penali dei fatti gravissimi del 2001. Solo alla Diaz, furono picchiati a sangue 90 manifestanti, due dei quali ridotti in fin di vita
Movimenti Per la Cedu non c'è stata "nessuna violazione dei diritti della difesa" nella condanna, oggi definitiva, per i reati di falso e calunnia dei dirigenti di polizia coinvolti nel massacro della scuola Diaz. La sentenza cala definitivamente il sipario sulle poche ricadute penali dei fatti gravissimi del 2001. Solo alla Diaz, furono picchiati a sangue 90 manifestanti, due dei quali ridotti in fin di vita
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai funzionari di polizia condannati in via definitiva per i fatti della scuola Diaz relativi al G8 del 2001. I poliziotti erano stati assolti in primo grado e poi condannati in appello e in Cassazione per falso e calunnia.
Nel ricorso, presentato nel 2013 quando la condanna era diventata definitiva, si sosteneva che la sentenza della corte di appello di Genova avesse violato l’articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo che sancisce il “diritto dell’imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico” e quello a un “equo processo”.
In pratica i funzionari (la gran parte alti dirigenti di polizia allora in servizio) lamentavano che la sentenza di primo grado fosse stata ribaltata in appello senza risentire i testimoni. Se la Cedu avesse accolto i ricorsi si sarebbe aperta la possibilità di una revisione del processo a 21 anni dai fatti.
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G8 di Genova, promossi i due poliziotti delle molotov alla DiazSecondo la Corte europea però ha fatto bene la Corte d’appello a non risentire i testimoni visto che le testimonianze non avevano avuto un ruolo determinante né nell’assoluzione né nella condanna. I giudici di primo e secondo grado, continuano i colleghi europei, si sono basati su prove documentali e sulle dichiarazioni di alcuni degli stessi funzionari di polizia. La regola, secondo cui i testimoni devono essere risentiti non è un automatismo bensì dipende da una valutazione del giudice sulla rilevanza della testimonianza.
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Per i poliziotti condannati per la scuola Diaz, fine interdizione via al reintegroA presentare il ricorso erano stati i funzionari di polizia Gilberto Caldarozzi, Fabio Ciccimarra, Carlo Di Sarro, Filippo Ferri, Salvatore Gava, Francesco Gratteri, Giovanni Luperi, Massimo Mazzoni, Spartaco Mortola e Nando Dominici. Non tutti, a 21 anni dai fatti, sono oggi in pensione.
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