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Una ricetta per dare lavoro ai giovani

Una ricetta per dare lavoro ai giovani

Community Una legge regionale dell’Emilia-Romagna in tema di diffusione dei contratti di solidarietà espansiva, per la riduzione della disoccupazione giovanile

Pubblicato quasi 7 anni faEdizione del 3 dicembre 2017

È assolutamente importante in questa fase politica, che la sinistra assuma su di sé il compito di porre rimedio ai guasti della fallimentare legislazione del lavoro del governo Renzi, che ha ulteriormente precarizzato, e di molto, il mercato del lavoro senza raggiungere alcun stabile miglioramento occupazionale. Il compito non è solo quello della rivisitazione e ripristino delle tutele fondamentali, devastate dal Jobs Act, ma anzitutto di incidere sulla disoccupazione, in primo luogo giovanile, con una proposta pratica, efficace e finanziariamente sostenibile.
Questo è lo scopo di un Progetto di L. R. dell’Emilia-Romagna, presentata dal Gruppo assembleare L’Altra Emilia Romagna, e cofirmato dai gruppi Sinistra Italiana e Art.1 MDP, in tema di diffusione dei cosiddetti contratti di solidarietà espansiva, che contiene una formula per una rilevante riduzione della disoccupazione giovanile.
Cercheremo quindi di illustrarlo al meglio. È opportuno ricordare anzitutto che i contratti di solidarietà espansiva, ora ridefiniti dall’art.41 del Dlgs. 148/2015, sono contratti collettivi aziendali con i quali viene ridotto l’orario di lavoro settimanale, senza futura perdita pensionistica, al fine di «creare spazio» per l’assunzione di nuovi lavoratori. Per esempio, riducendo su base volontaria la settimana lavorativa da 5 a 4 giornate, si apre lo spazio per l’assunzione di un nuovo lavoratore per ogni 4 lavoratori richiedenti tale riduzione.

IL PROBLEMA è quello dei costi necessari per compensare economicamente i «riducenti orario», non essendo credibile che i lavoratori siano disposti a ridurre di un quinto anche il proprio salario. Ma proprio qui sta l’originalità della proposta che, puntando sul concorso di risorse locali, regionali e di finanza pubblica nazionale, pone, tecnicamente, al centro del meccanismo un particolare e virtuoso utilizzo del cosiddetto welfare aziendale.
Ammettiamo che un lavoratore percepisca al lordo delle imposte un salario di euro 1.600 mensili, ed un salario netto di euro 1.300, che esprime il suo potere d’acquisto. A seguito della riduzione di un quinto dell’orario di lavoro si riduce proporzionalmente il salario a 1.280 lordi e 1.040 euro netti.
Formuliamo allora questa ipotesi: che a questo lavoratore venga corrisposto dal datore di lavoro un voucher per l’acquisto di merce e servizi da piattaforme convenzionate con l’impresa per un valore di euro 500 e che inoltre, gli vengano erogati in moneta altri 800 euro netti (ossia euro 984 lordi, con l’applicazione di un’aliquota del 23%) per un potere d’acquisto totale di euro 1300 netti.
Esattamente uguale, dunque, rispetto a quello di quando lavorava 5 giorni la settimana e riceveva i 1.300 euro netti tutti in moneta. Vediamo ora le cose dal punto di vista del datore di lavoro: egli corrisponde al lavoratore euro 984 lordi in moneta e in aggiunta il voucher da 500 euro, che, però, acquista, per effetto di economia di scala, con un 15% di sconto, pari ad euro 75, pagandolo quindi 425 euro. Inoltre il datore di lavoro ha per ogni giovane neo-assunto un importante risparmio di circa euro 440 derivante dalla decontribuzione previdenziale triennale prevista dall’ l’art. 41 l. 148/2015 e dal minore importo del 10/15% del salario d’ ingresso previsto dai contratti collettivi nazionali.

QUESTO RISPARMIO di euro 440 può essere «spalmato» su quanto erogato ai 4 riducenti orario in ragione di euro 110 cadauno, in modo che, di fatto, il voucher di euro 500 loro assegnato è già pagato per 185 euro.
Resta, per arrivare a 500, una differenza di 315 euro, ma se si considera che il datore di lavoro ora eroga, come visto, solo euro 984 lordi di salario monetario, invece dei 1.280 risultanti in teoria dalla decurtazione del 20% del salario lordo originario di euro 1600, si vede che, in realtà il datore sostiene un sacrificio per soli 19 euro, che potrebbero costituire, però, secondo il Progetto di Legge il contributo dell’Ente Regione all’operazione di riduzione della disoccupazione sul suo territorio.
In questo modo si realizza il piccolo miracolo per cui di fronte ad una riduzione di orario del 20%, ossia di un giorno alla settimana, il datore di lavoro sborsa euro 1.280, ma il lavoratore pur godendo di un giorno libero in più la settimana, conserva intatto il suo potere d’acquisto originario di 1.300 euro, con l’unica differenza che per euro 500 usa il voucher.
Questa riduzione di orario a parità di salario è, tuttavia, condizionata dal fatto che quei voucher di 500 euro siano effettivamente netti per il lavoratore e cioè che su di essi non gravi la tassazione minima del 23%.

SI RENDE ALLORA necessario un intervento legislativo volto ad aggiungere i suddetti voucher all’elenco dei beni e servizi previsti dal secondo comma dell’art.51 del TUIR. Si tratta di beni (per esempio l’asilo nido per i figli dei dipendenti) il cui costo è deducibile per il datore di lavoro, ma che non costituiscono reddito imponibile per i lavoratori perché diretti a realizzare interessi sociali ed etici (art. 100 TUIR).
Certamente questa defiscalizzazione avrebbe un costo notevole per le finanze pubbliche, ma ben inferiore a quello sostenuto per l’incentivazione dei contratti «a tutele progressive» previsti dall’art.1 comma 118 della renziana legge 190/2014, con la differenza che questi posti di lavoro, essendo stabiliti e pattuiti in accordi aziendali avrebbero un grado di sicurezza e stabilità immensamente superiore. Si combatterebbe così insieme disoccupazione e precarietà.

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