Innanzitutto serve un ripasso di diritto internazionale. Il principio di non-refoulement così come enunciato nella Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 non lascia margini interpretativi: l’obbligo di non inviare un rifugiato, o un richiedente asilo, in un paese dove potrebbe essere a rischio di persecuzione, non è soggetto a restrizioni territoriali. Se non bastasse, una esplicita norma sul non respingimento è contenuta nell’art. 3 della Convenzione contro la tortura del 1984, che proibisce il trasferimento di una persona in un paese dove vi siano fondati motivi di ritenere che sarebbe in pericolo di subire tortura, arbitraria...