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Tar del Friuli Venezia Giulia: No all’acciaieria, a Danieli i nomi di chi si è opposto

Tar del Friuli Venezia Giulia: No all’acciaieria, a Danieli i nomi di chi si è oppostoSan Giorgio di Nogaro (Udine)

La sentenza Il piano è stato bocciato dalla regione. Timori per l’ecosistema lagunare e le spiagge di Grado e Lignano. Il consigliere regionale Honsell: «Lo strumento della petizione e la libertà di espressione vengono profondamente indebolite»

Pubblicato 21 minuti faEdizione del 12 ottobre 2024

I dati identificativi dei cittadini che hanno sottoscritto la petizione rivolta alla regione per impedire la costruzione di una acciaieria in Friuli sono «documenti pubblici» e quindi nome, cognome, data di nascita e residenza possono essere messi a disposizione della multinazionale Danieli spa che li ha chiesti. Questa la decisione del Tar del Friuli Venezia Giulia sul ricorso del gruppo Danieli al quale la Regione aveva negato l’accesso all’elenco dei 21.974 cittadini che avevano firmato. «La lista dei sottoscrittori della petizione è un documento detenuto dall’Amministrazione per attività di pubblico interesse ed è quindi soggetto alla disciplina dell’accesso ex legge 241/1990» così il Tar. E ancora: «Coloro i quali sottoscrivono una pubblica petizione accettano, seppur implicitamente e in ragione della natura dell’atto che controfirmano, la pubblicazione del proprio nominativo».

Una storia nata l’anno scorso quando si era cominciato a conoscere il progetto del gruppo Danieli in joint venture con l’ucraina Metinvest per la costruzione di una acciaieria a San Giorgio di Nogaro, nella zona industriale del Basso Friuli alle spalle della laguna. Il timore per le ricadute che avrebbe potuto avere sull’ecosistema lagunare e addirittura le spiagge di Grado e Lignano aveva allertato la popolazione del territorio e, dopo assemblee e manifestazioni e pareri negativi dei consigli comunali, quasi 22.000 firme erano state raccolte su una petizione che chiedeva alla Regione di non appoggiare l’iniziativa. Era finita che la Regione, con parere pienamente autonomo, aveva opposto un diniego alla manifestazione di interesse presentata dalla Danieli.

Sembrava la fine di una lunga querelle e invece ecco aprirsi un nuovo fronte: Danieli vuole i nomi di chi ha firmato la petizione e, davanti al no della Regione, presenta ricorso al Tar ed esplicita l’intenzione di proporre contro i sottoscrittori della petizione «alternativamente, querela per diffamazione, ovvero azione civile per il risarcimento del danno da lesione della propria immagine e reputazione commerciale». E, controparte la regione, il ricorso viene notificato anche a Marino Visintini, noto ambientalista friulano, «nella sua veste di controinteressato quale, per certo, sottoscrittore della petizione pubblica». A Visintini si affianca «autodenunciandosi» anche il Consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell che, di fronte alla sentenza del Tar, dichiara tutta la sua preoccupazione: «Nel rispetto comunque di un istituto giudicante, credo che sia un giorno molto triste e grave per la democrazia partecipata. Lo strumento della petizione e la libertà di espressione vengono profondamente indebolite».

Dall’avvocatura regionale nessuna dichiarazione ma è l’avvocato dei controinteressati Carlo Monai a commentare la sentenza: «Temo che questo precedente possa indebolire il libero esercizio dei diritti politici del cittadino che si esplicano nel partecipare ad una petizione popolare. Da oggi sarà più cauta l’adesione ad iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione per la tutela di interessi diffusi e collettivi quanto più forti risultino i portatori degli interessi economici in conflitto. Questa tematica, che a me pareva centrale, nella sentenza è solo accennata col richiamo alla decisione del Consiglio di Stato n.1450/2022 in materia di “esposti” che, secondo il TAR, sarebbe mutuabile al nostro caso».

Ma spiega ancora il legale: «A tacere della ontologica diversità tra un “esposto” e una “petizione popolare”, di cui solo la seconda ha pregnanza costituzionale, nell’evocare la massima si è trascurato che l’anonimato vada garantito ogni qual volta l’autore dello scritto possa subire “azioni discriminatorie o indebite pressioni”. Il Tar ha ritenuto che la dichiarata volontà di Danieli di conoscere quei 21.974 nomi per promuovere contro tutti costoro le azioni risarcitorie e le querele per diffamazione costituisca non un’indebita pressione ma “il legittimo esercizio di un diritto”. Vero è che il legale della ricorrente ha rassicurato (peraltro solo ai media e non nel processo) che non sarà questa la reale intenzione del colosso siderurgico, ma domandiamoci se questo pingue schedario di soggetti “ostili” alla nuova acciaieria possa mai discriminarli ora che Danieli potrà svelare se tra essi vi siano suoi dipendenti o se taluno dei firmatari, in futuro, ne domandasse l’assunzione».

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