Il bicameralismo sgangherato
Senato Con una camera alta e un iter legislativo contraddittorio, informe e sconclusionato, la riforma renziana è un’operazione di casta. Provare per credere
Senato Con una camera alta e un iter legislativo contraddittorio, informe e sconclusionato, la riforma renziana è un’operazione di casta. Provare per credere
Abbiamo posto fine al bicameralismo perfetto. È questo il principale slogan che tende oggi a segnare il dibattito sulle riforme costituzionali. Un «passaggio storico» annunciato a più riprese dal presidente del consiglio: in Parlamento, in Tv, nella direzione del Pd.
Ed ecco in questi giorni intervenire editorialisti di grandi testate, vignettisti impegnati in ardite disquisizioni di diritto, direttori di giornale e opinion maker. Tutti protesi a tessere le lodi del bicameralismo differenziato. Una sorta di mantra. Come se fosse sufficiente solo pronunciare le parole per veder risolti d’incanto tutti i problemi dell’assetto parlamentare italiano.
Mai un cenno di merito sul nuovo senato e sulle sue funzioni. A tal punto che qualcuno crede addirittura che la seconda camera stia per essere abolita.
Ma siamo veramente sicuri che basti aver differenziato (non importa come) il bicameralismo per dire che si tratta di una buona riforma?
E se il governo avesse deciso di istituire il Senato circense composto da nani, clown e ballerine con competenza esclusiva in materia di circolazione e trasporto animale avremmo anche in quel caso applaudito all’avvenuto superamento del «bicameralismo perfetto»? Credo (mi auguro) proprio di no. Avremmo detto che non si trattava di una buona riforma, che il senato circense avrebbe peggiorato il quadro istituzionale e sarebbe stato pertanto meglio mantenere il vecchio bicameralismo.
La soluzione che esce dalla riforma non è il senato del circo, ma anch’essa non manca di fantasia, inconcludenza, stravaganza.
Si è scartata la ben più lineare soluzione monocamerale, al solo scopo di assecondare le ambizioni del ceto politico locale.
Perché è vero che la riforma ha sottratto agli enti territoriali rilevanti funzioni, ma ha in compenso offerto al ceto politico locale la possibilità di accedere alla Camera alta e di usufruire addirittura dell’immunità. E non importa se a farne le spese è stato il diritto di voto dei cittadini che in futuro non potranno più eleggere i senatori.
Se volessimo usare gli urticanti idiomi dell’antipolitica – sempre più in voga anche a Palazzo Chigi – non potremmo che definire la riforma una vera e propria operazione di casta. Una manovra di potere dalla quale vien fuori un bicameralismo scombinato, intriso di ambiguità concettuali e paralizzanti contraddizioni. Eccone alcune.
La riforma istituisce un senato territoriale composto da consiglieri regionali e sindaci, ma contemporaneamente ne svilisce la forza e il ruolo costituzionale concentrando nelle mani dello stato quasi tutti i poteri normativi e amministrativi, dopo averli sottratti alle regioni e agli enti locali (art. 117).
Una volta differenziate le funzioni tra i due rami del Parlamento, la camera dei deputati è destinata a divenire la sola depositaria della rappresentanza nazionale (art. 55.3). Ma anche qui non manca l’effetto sorpresa: i parlamentari nominati dal presidente della Repubblica per aver «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (art. 59) saranno inviati a far compagnia a consiglieri regionali e sindaci nel nuovo senato (altre soluzioni, come superare definitivamente questo istituto o anche immettere questi illustri cittadini della nazione nella camera che rappresenta la nazione, sono state scartate forse perché ritenute troppo scontate e banali).
Sul procedimento legislativo «semplificato» (si è giunti a introdurre ben nove iter di legge!) e sui poteri del nuovo senato è meglio soprassedere. In questo campo la confusione regna sovrana.
Alcuni autorevoli esperti della materia confidano nella prassi. Come dire: lo scopriremo solo vivendo! D’altra parte – si è soliti sentirsi ripetere – nessuna riforma nasce perfetta e le modalità di esercizio delle funzioni di un organo dipendono sostanzialmente dal tipo di legittimazione di cui quell’organo dispone.
Una precisazione quanto mai esatta, ma sgarbata: porre la questione della legittimazione politica del nuovo senato è come parlare di corda in casa dell’impiccato, visto che la riforma non ci dice neppure come sarà eletta questa camera.
Il nuovo art. 57 non ci offre una soluzione … ma due: per il secondo comma sono i consigli regionali che «eleggono i senatori tra i propri componenti», per il quinto comma, i senatori devono invece essere «eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori». Qualcuno ha provato a destreggiarsi in ardite operazioni funamboliche pur di riuscire a connettere le due formulazioni, ma i risultati sono stati deludenti.
Perché delle due l’una: o i senatori vengono eletti dai consigli regionali (e quindi parlare di «scelte espresse dagli elettori» non ha senso) oppure saranno eletti direttamente dai cittadini (ma in questo caso non ha senso parlare di elezione consiliare conforme).
Come si procederà allora?
Su questo punto il riserbo manifestato dagli estensori della legge è massimo. La riforma non ce lo dice. Non ci dice come si entra in senato ma non ci dice neppure come si esce.
Perché anche uscire sarà un problema. Un solo esempio: il sindaco eletto senatore, prossimo alla scadenza del mandato «comunale», resterà in carica per l’intera durata del consiglio ex art. 57.5 («la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti») oppure dopo qualche giorno sarà costretto ad abbandonare precipitosamente Palazzo Madama, perché il senato, preso atto della «cessazione della carica elettiva locale», ne ha dichiarato «la decadenza da senatore» (art. 66)?
Ma soprattutto uno è l’interrogativo che sorge a questo punto spontaneo: siamo di fronte alle incongruenze di un testo che fa acqua da tutte le parti o erano invece proprio queste le intenzioni del governo?
Non sarà che gli estensori della legge abbiano preso un po’ troppo alla lettera l’idea di bicameralismo imperfetto? Non sarà che abbiano interpretato in modo troppo rigido il significato delle parole e, di conseguenza, ritenuto che il bicameralismo imperfetto per essere effettivamente tale non poteva che essere un bicameralismo informe e sgangherato? Se così fosse, tutto quadra.
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