Editoriale

Diritto di parola sotto processo

Diritto di parola sotto processoErri De Luca fa il suo ultimo discorso in aula a Torino poco prima della sentenza che lo assolverà – Marco Alpozzi - LaPresse

Erri De Luca è stato assolto. La sentenza del Tribunale di Torino non lascia adito a dubbi: affermare che «la Tav va sabotata» non è un reato ma un’opinione, affidata […]

Pubblicato quasi 9 anni faEdizione del 20 ottobre 2015

Erri De Luca è stato assolto. La sentenza del Tribunale di Torino non lascia adito a dubbi: affermare che «la Tav va sabotata» non è un reato ma un’opinione, affidata al dibattito politico e non alle cure di giudici e prigioni. Qualche tempo fa sarebbe stata una «non notizia», quasi un’ovvietà (e senza bisogno di scomodare Voltaire).

Non così oggi. Almeno a Torino, dove un giudice per le indagini preliminari ha disposto, per quella affermazione, un giudizio e due pubblici ministeri hanno sostenuto l’accusa e chiesto la condanna.

Dunque l’assoluzione e il punto di diritto affermato dal giudice rappresentano una buona notizia. Per una pluralità di motivi.

Primo. Ci fu un tempo in cui contestazioni siffatte erano all’ordine del giorno ed erano ritenuti reati il canto dell’«Internazionale» o di «Bandiera rossa» (forse per il versetto «avanti popolo tuona il cannone rivoluzione vogliamo far»…) o il grido «abbasso la borghesia, viva il socialismo!». Erano gli anni dello stato liberale e, poi, del fascismo quando si riteneva che «la libertà non è un diritto, ma un dovere del cittadino» e, ancora, che «la libertà è quella di lavorare, quella di possedere, quella di onorare pubblicamente Dio e le istituzioni, quella di avere la coscienza di se stesso e del proprio destino, quella di sentirsi un popolo forte».

Poi è venuta la Costituzione il cui articolo 21 prevede che «tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Inutile sottolineare il senso della norma che è quello di tutelare l’anticonformismo e le sue manifestazioni poco o punto accette alle forze dominanti perché, come è stato scritto, «la libertà delle maggioranze al potere non ha mai avuto bisogno di protezioni contro il potere» e, ancora, «la protezione del pensiero contro il potere, ieri come oggi, serve a rendere libero l’eretico, l’anticonformista, il radicale minoritario: tutti coloro che, quando la maggioranza era liberissima di pregare Iddio o osannare il Re, andavano sul rogo o in prigione tra l’indifferenza o il compiacimento dei più».

In termini ancora più espliciti, le idee si confrontano e, se del caso, si combattono con altre idee, non con l’obbligo del silenzio. Troppo spesso lo si dimentica e, dunque, un «ripasso» era quanto mai opportuno.

Secondo. La contestazione mossa ad Erri De Luca non riguardava solo la libertà di espressione del pensiero in astratto. Essa riguardava l’esercizio di quella libertà oggi in Val Susa e con riferimento al Tav.

Nel nostro Paese in questi anni sono, infatti, avvenute cose assai strane. Nessuno ha mai sottoposto a giudizio – a mio avviso, con ragione – gli autori di «istigazioni» assai più gravi e impegnative come quelle, praticate da ministri della Repubblica e capi del Governo, dirette a sovvertire l’unità nazionale o a evadere le tasse. Ma, in Val Susa, Erri De Luca non è rimasto isolato: alcuni responsabili di associazioni ambientaliste sono stati indagati per «procurato allarme» in relazione alla presentazione di un documento-denuncia concernente i rischi in atto al cantiere della Maddalena a causa di una frana, l’uso della espressione «libera Repubblica della Maddalena» è stato considerato un sintomo di attività sovversiva, la distribuzione di volantini contro il Tav (senza commissione di reati) è stata ritenuta un indice di potenziale irregolarità di condotta (sic!) di alcuni studenti minorenni e via seguitando.

Affermare la liceità penale delle affermazioni di De Luca non può non incidere anche su queste situazioni.

Terzo. Alcuni decenni orsono ci fu, in alcuni settori della magistratura, un’attenzione significativa ai temi della libertà di manifestazione del pensiero. Sul finire degli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, in particolare, Magistratura democratica ingaggiò una dura battaglia culturale sul punto stigmatizzando, tra l’altro, «provvedimenti che hanno creato un clima di intimidazione particolarmente pesante verso determinati settori politici» ed esprimendo «profonda preoccupazione rispetto a quello che non può apparire che come un disegno sistematico operante con vari strumenti e a vari livelli, teso a impedire a taluni la libertà di opinione, e come grave sintomo di arretramento della società civile» (ordine del giorno Tolin, dicembre 1969) e tentando anche, pur senza successo, di promuovere un referendum abrogativo dei reati di opinione (tra cui quell’articolo 414 del codice penale contestato a De Luca).

Oggi ciò sembra un lontano ricordo. Chissà che la sentenza del Tribunale di Torino non stimoli una nuova stagione di sensibilità al riguardo.

Quarto. In questa vicenda ha brillato per assenza e silenzio gran parte degli intellettuali e della cultura giuridica italiana.

Non è un caso che anche l’appello diffuso alla vigilia del processo da scrittori e da uomini e donne dello spettacolo rechi, per quattro quinti, sottoscrizioni francesi… Non è la prima volta in questa epoca di pensiero unico.

Per carità, nessuno pretende nuovi Pasolini o Sciascia e del resto, come avrebbe detto Manzoni, «il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare». Ma un po’ di dignità non guasterebbe. Anche questo ci ricorda la sentenza torinese.

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