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Tortura e Costituzione, c’è un giudice a Siena

fuoriluogoIllustrazione – Costanza Fraia

Fuoriluogo La rubrica settimanale sui diritti a cura di autori vari

Pubblicato più di 3 anni faEdizione del 24 febbraio 2021

Con sentenza del 17 febbraio 2019, il Gup di Siena, Jacopo Rocchi, ha condannato con rito abbreviato dieci agenti di polizia penitenziaria per fatti qualificati come tortura, commessi nella Casa di Reclusione di Ranza, San Gimignano, nell’ottobre 2018. Le condanne vanno dai 2 anni e 8 mesi ai 2 anni e 3 mesi (con la riduzione per il rito abbreviato).

Si tratta di un troncone dell’indagine che coinvolge quindici agenti di polizia penitenziaria e che vedrà come imputati, in fase dibattimentale, gli altri cinque agenti, considerati i “mandanti” della spedizione punitiva. È la seconda decisione in tema di “tortura di stato” (dopo la recentissima condanna di Ferrara a carico di un agente di polizia penitenziaria).

La storia dell’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura è costellata di incidenti, ritardi e ambiguità. Ritardi perché l’Italia, pur avendo ratificato la Convenzione contro la Tortura delle Nazioni Unite del 1984, ha persistito per decenni nell’inadempimento a un obbligo di diritto internazionale, non introducendo il reato di tortura nel suo ordinamento.

A dire il vero, l’Italia in primo luogo latitava rispetto al proprio stesso assetto costituzionale, alla “Costituzione più bella del mondo”, che all’art. 13 introduce (unica fattispecie punitiva inserita nel testo costituzionale dalle madri e dai padri costituenti) l’obbligo di punire “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.

A quest’obbligo risponde la sentenza del GUP di Siena, affermando in modo chiaro nel dispositivo la natura di fattispecie autonoma del reato di tortura di stato. La legge 110/2017 che introduce in Italia (con “soli” 29 anni di ritardo) il reato di tortura di cui all’art. 613 bis c.p., era stata da più fronti criticata proprio per aver introdotto una fattispecie di reato comune, restando ambigua la natura della tortura commessa da state agents.

Le critiche erano corrette, dal momento che ancora oggi, leggendo l’accidentato iter legislativo della l. 110/2017, troviamo che si parla della tortura di stato come “fattispecie aggravata”. Una interpretazione siffatta avrebbe esposto l’Italia alla censura della Corte Europea EDU (la vera master del reato di tortura, con la sua sterminata giurisprudenza in tema di art. 3, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) e avrebbe tradito la Costituzione italiana e le istanze di tutela penale per la tortura perpetrata da agenti dello stato, che discendono sia dalla Convenzione ONU che dal diritto di Strasburgo.

La magia del diritto, però, sta nel fatto che esso vive nell’interpretazione che ne fanno le Corti e oggi un giudice penale rimette il timone dell’esegesi domestica in linea con la tradizione del diritto internazionale. La tortura è primariamente tortura di stato e la decisione di Siena segna -finalmente – l’affermazione dell’habeas corpus nell’ordinamento italiano.

Dall’altra parte, la sentenza finalmente “prende sul serio” la voce e la dignità alle persone detenute in Italia, rifiutando la logica (improponibile in uno stato di diritto) dell’obbedienza all’ordine (criminale) del superiore e riconoscendo il risarcimento del danno per il detenuto, vittima diretta del reato di tortura, nella misura di 80.000 euro, l’intera somma richiesta dalla difesa. Una somma che per la sua consistenza ci dice che i diritti delle persone detenute pesano e che la loro voce conta!

Latita però il Ministero della Giustizia. Poteva e doveva (forse può e deve, per ciò che riguarda il secondo filone in fase dibattimentale e con il nuovo corso di via Arenula) costituirsi parte civile, anche in nome di tutte le agenti e gli agenti di polizia penitenziaria che fanno il proprio (difficile) dovere ogni giorno nel rispetto della legalità e dei diritti.

 

*Direttrice L’Altro diritto

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