Secondary ticketing, multe per 1,7 milioni di euro
Cinema L'Antitrust colpisce duro le piattaforme che si occupano della vendita esclusiva su web dei biglietti di concerti, dopo la denuncia di associazioni di consumatori
Cinema L'Antitrust colpisce duro le piattaforme che si occupano della vendita esclusiva su web dei biglietti di concerti, dopo la denuncia di associazioni di consumatori
One Direction e Ed Sheeran i casi più eclatanti, ma non solo. Springsteen, Adele, Gilmour, per prenotare i loro concerti bisogna essere velocissimi. Ma non basta, il più delle volte i biglietti sul sito ufficiale di Ticketone durano la frazione di un secondo, salvo poi riapparire in tempi velocissimi su un circuito secondario di rivendite ma a prezzi notevolmente più cari. Alla pratica dei secondary ticketing – denunciata negli scorsi mesi da Unione nazionale consumatori e Altroconsumo – l’Antitrust ha dato ieri una prima risposta infliggendo multe per complessivi 1,7 milioni di euro al termine di cinque istruttorie iniziate a ottobre, proprio per verificare se si fosse o meno violato il Codice del Consumo. Il procedimento dell’Antitrust si è concentrato in particolare su Ticketone: «Che malgrado – si legge nella nota dell’Antitrust – sia tenuto contrattualmente a predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti».
Ticketone è la piattaforma che dal 2002 ha un accordo con i principali organizzatori di concerti per la vendita esclusiva su web dei biglietti, a prezzi fissati dagli organizzatori per conto dell’artista il cosiddetto «mercato primario». La «mancanza di prevenzione» di Ticketone, costa alla piattaforma 1 milione di euro di multa. Le altre multe hanno invece hanno riguardato quattro società – SeatWave, Viagogo, Ticketbis e Mywayticket – che operano nel cosiddetto mercato del secondary ticketing.
Le contestazioni rivolte agli altri operatori – sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la: «carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali». Non venivano specificati i prezzi originari, i posti e le garanzie in caso di di annullamento e non veniva chiarito «il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario». L’Autorità, pertanto, ha ritenuto i «suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro». Ticketone in una nota rispedisce le accuse al mittente, dichiarando di aver già fatto ricorso contro il provvedimento sanzionatorio presso il Tar.
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