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Retorica securitaria, la droga è il capro espiatorio

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Fuori Luogo Mentre nel mondo si legalizza, in Italia si reprime: le novità introdotte dal nuovo decreto sicurezza della ministra Luciana Lamorgese

Pubblicato circa 4 anni faEdizione del 21 ottobre 2020

Il nuovo decreto sicurezza contiene interventi criticabili in materia di ordine pubblico espandendo i concetti di decoro e (in)sicurezza urbana e incrina il principio di presunzione di innocenza e quello di rieducazione della pena. Sono tante le disposizioni introdotte censurabili.

Il cuore nevralgico di tali interventi si rinviene però nell’aggravamento dei divieti di accesso a determinati luoghi per persone che siano state denunciate per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90 ovvero detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti. Si aggravano i dispositivi introdotti nel nostro ordinamento dagli art 13 e 13 bis del decreto Minniti su decoro e sicurezza urbana.

Quelle norme prevedevano che nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o cessione di sostanze stupefacenti per fatti commessi nelle immediate vicinanze di scuole, università, locali pubblici o aperti al pubblico, il Questore potesse disporre il divieto di accesso a tali locali o esercizi analoghi specificatamente indicati e il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. Il divieto aveva una durata da 1 a 5 anni e la sua violazione comportava la sanzione amministrativa da 10 a 40.000 euro e la sospensione della patente da 1 a 6 mesi (art 13 DL 14 n.2017).

L’art 13 bis in modo similare prevedeva analoga possibilità da parte del Questore di imporre tale divieto di accesso e di stazionamento vicino a determinati locali pubblici o di pubblico intrattenimento per chi fosse stato condannato anche con sentenza confermata in appello per delitti contro la persona e il patrimonio e per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90 negli ultimi tre anni in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi. In questo caso il divieto poteva avere una durata dai sei mesi ai due anni. La violazione di tali divieti era punita con la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 5 a 20.000 euro.

Con la nuova formulazione introdotta dalla ministra Lamorgese viene ampliata la platea dei destinatari di tali ordini includendovi anche le persone che siano state solo denunciate negli ultimi tre anni per il reato di cui all’art 73 laddove commesso presso i luoghi sopra indicati. La violazione di tale divieti non è più sanzionata in via amministrativa ma integra un reato con pene dai sei mesi ai due anni di reclusione e la multa da 8 a 20.000 euro.

Parimenti i provvedimenti di cui all’art 13 bis ora possono essere adottati nei confronti di persone anche solo denunciate per reati contro il patrimonio se commessi nel corso di gravi disordini e qualora dalla loro condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.

Scompare in questo caso il riferimento all’art.73 ma viene previsto che per chi ha riportato una condanna anche in via non definitiva per tali reati contro il patrimonio, possa essere disposta tale misura pur se non si sono verificati disordini in occasione del reato ascritto. Per chi è stato posto in stato di arresto o fermo convalidato tale divieto può essere esteso anche all’intera provincia e senza dover far riferimento ad un pericolo per la sicurezza pubblica. Vengono aumentate le pene previste per la violazione di tali divieti e portati da sei mesi a due anni di reclusione e con la multa da 8 a 20.000 euro.

Viene infine introdotta una modalità di contrasto al traffico di stupefacenti consistente nella formazione di un elenco di siti web che debbano ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti con la previsione di un sistema di filtraggio da parte dei provider che ne inibisca l’accesso agli stessi. La violazione di tale disposto comporta una sanzione amministrativa da 50 a 250.000 euro.

La morale è banale. Nel mondo si legalizza, in Italia si reprime.

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