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Passa il decreto contro la Corte dei conti: zero controlli sul Pnrr e restano i precari Pa

Passa il decreto contro la Corte dei conti: zero controlli sul Pnrr e restano i precari PaLa Camera ha approvato il decreto Pa – Foto LaPresse

Pubblica Amministrazione Nonostante l'ostruzionismo, ora va al Senato. Via il controllo concomitante, prorogato lo scudo erariale per i dirigenti, concorsi pubblici solo con prove scritte

Pubblicato più di un anno faEdizione del 8 giugno 2023

Più che il decreto Pubblica amministrazione, il decreto anti Corte dei conti. Ieri all’ora di pranzo la Camera – nonostante l’ostruzionismo di Avs, Pd e M5s – ha dato il via libera al decreto 44. Il testo ha registrato 179 voti favorevoli, 126 i contrari. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato: andrà convertito entro il 21 giugno.

Il cuore del provvedimento che dovrebbe aiutare la pubblica amministrazione a mettere a terra i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza è invece nella stretta sui controlli della Corte dei conti in ambito Pnrr e nel prolungamento della moratoria sul danno erariale dei dirigenti pubblici.

Il decreto prevede la cancellazione del cosiddetto «controllo concomitante» della Corte dei conti sugli atti delle pubbliche amministrazioni con l’esclusione dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, di quelli previsti o finanziati dal Pnrr e di quelli del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Nonostante la protesta dei magistrati contabili, governo e maggioranza sono andati avanti. Ora non si esclude il ricorso della Corte dei conti alla Consulta per sollevare l’illegittimità costituzionale del provvedimento.

L’altra norma contestata è quella riguardante la proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) del cosiddetto «scudo erariale», che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è «affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo». Sebbene sia esclusa dallo scudo la «colpa grave», rimane comunque un colpo di spugna sulle responsabilità erariali dei dirigenti pubblici.

Per il resto il decreto – modificato profondamente nel passaggio alla Camera rispetto al testo approvato in Consiglio dei ministri – esternalizza molti incarichi pubblici. Riconosce la possibilità alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Anche in questo caso la scusa è l’attuazione del Pnrr.

Con la stessa motivazione viene rinviato il pensionamento con «trattenimento in servizio», per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026 (fine del Pnrr), dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo.

Previste poi nuove assunzioni – ancora precarie però – per permettere ai Comuni di gestire progetti e bandi del Pnrr. Maglie allargate anche per «la tutela della salute e dell’incolumità pubblica»: previste circa 3.000 assunzioni nei ranghi della Pa, di cui oltre 2.000 nelle forze dell’ordine. L’opposizione chiedeva la stabilizzazione dei precari assunti per il Pnrr, ma è stata solo la possibilità di «stabilizzare le persone assunte a tempo determinato, che abbiano maturato 36 mesi nelle pubbliche amministrazioni, con esito positivo della loro attività».

Molte norme riguardano i concorsi pubblici che governo e maggioranza puntano a semplificare. Fino al 31 dicembre 2026 i bandi di concorso possano prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta. Una norma che di certo aumenterà le possibilità di pratiche poco trasparenti e i conseguenti ricorsi degli esclusi.

Allargate poi le maglie degli «idonei» ai concorsi: sono considerati idonei i candidati che si sono collocati, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall’assunzione l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria.
Infine i concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. mentre l’amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei.

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