Con formulazione introdotta nel 2001 la Costituzione, articolo 51, prevede che, nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, la Repubblica promuova le pari opportunità tra donne e uomini. Questa disposizione è stata qualche volta intesa come espressiva di un più generale principio che imporrebbe l’«equilibrio di genere» nella composizione degli organismi pubblici. Sulla sua base, e su quella dell’articolo 117 (le leggi regionali promuovono la parità d’accesso alle cariche elettive) i giudici amministrativi hanno, in un passato recente, ritenuto illegittime giunte regionali monosesso maschili. Con una lettera di questi giorni molte mie colleghe costituzionaliste hanno lamentato il mancato rispetto del...