il manifesto


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Lo statuto del manifesto

Lo statuto definisce le regole della vita interna e le cariche sociali

Lo statuto del manifesto

“Una forma originale della politica”

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede

 

E’ costituita, con sede nel Comune di Roma, la società cooperativa denominata: 

“il nuovo manifesto società cooperativa editrice”. 

Essa può aprire sedi secondarie, agenzie, succursali, dipendenze, rappresentanze ed uffici anche fuori dalla propria sede sociale. 

Articolo 2 -Durata 

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. 

TITOLO II: SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 – Scopo 

La cooperativa è costituita ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981 n. 416 e nella convinzione che la proprietà collettiva di una testata giornalistica e la sua autogestione da parte di chi la produce sono condizioni essenziali per garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’informazione da interessi economici e poteri politici, requisiti indispensabili di un’informazione libera. 

La cooperativa, con il quotidiano «il manifesto» e le altre sue iniziative editoriali, intende essere una forma originale della politica, per interpretare criticamente le contraddizioni del capitalismo contemporaneo, dare voce alle istanze di chi lo subisce, ispirandosi a valori di democrazia, libertà ed eguaglianza, che orientano tutta la sua attività di informazione e vengono assunti a riferimento anche per la definizione delle regole della sua vita interna. 

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, pertanto l’ulteriore scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di garantire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali compatibili con lo spirito solidaristico ed egualitario che, anche per tradurre nella sua vita sociale i suoi orientamenti culturali, caratterizza l’impresa. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore  rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, quando risultino compatibili con i valori e gli orientamenti della cooperativa. 

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito regolamento ai sensi e nei termini della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni. 

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.  

Articolo 4 – Oggetto sociale 

La cooperativa ha per oggetto l’attività di informazione di carattere generale, attraverso l’esercizio di impresa editrice di giornali quotidiani, periodici o riviste, libri, agenzie di stampa, prodotti audiovisivi, tv e radio, internet, intranet, prodotti digitali (app per tablet e smartphone, siti web, e-book, ecc), materiali grafici ed editoriali, convegni, eventi e seminari, attività di pubbliche relazioni e comunicazione, centro di documentazione audiovisivo o cartaceo, compresa la raccolta diretta di pubblicità e sponsorizzazioni nel rispetto delle norme vigenti sull’editoria.

Essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività editoriale, tipografica o comunque attinente all’informazione, anche in collaborazione con altri enti o con altre società, promuovendo la collaborazione di giornalisti, pubblicisti, professionisti, politici e società del settore. 

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l’altro e per sola indicazione esemplificativa, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, enti, fondazioni o imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale. 

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545-septies c.c. 

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge vigente e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea sociale.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché a titolo meramente esemplificativo assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto sociale connesso, complementare o affine. Il tutto nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. l settembre 1993 n.385, e della Legge 5 agosto 1981 n.416 e successive modificazioni. 

La cooperativa si impegna ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dei principi costituzionali e in particolare dell’immagine e del corpo della donna.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5 – Numero e requisiti dei soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero stabilito per legge. 

Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che svolgono la professione di giornalisti o pubblicisti regolarmente iscritti ai relativi registri o albi tenuti dall’ordine dei giornalisti o che esercitino o intendono esercitare professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale o per le loro competenze, possono partecipare direttamente ai lavori dell’impresa sociale e cooperare attivamente al suo esercizio e al suo sviluppo. 

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. 

In nessun caso possono essere soci senza autorizzazione dell’organo amministrativo coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa o comunque possiedano e/o detengano partecipazioni sociali in altre cooperative che abbiano chiesto l’ammissione ai contributi previsti dal decreto legislativo 70/2017 e successive modificazioni.

L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’ effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. 

Possono essere soci cooperatori coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento previsto dalla legge 142/2001 e successive modificazioni un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. 

Art. 6  – Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni del presente statuto,  possono essere ammessi alla  cooperativa, in osservanza di un apposito regolamento approvato dall’assemblea, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come  soci  sovventori  con le modalità e i limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31.1.1992, n. 59 . 

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo. Il socio sovventore che intenda trasferire la quota deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell’Assemblea che determina l’importo complessivo dell’emissione stessa e l’eventuale esclusione o limitazione del diritto d’opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo Amministrativo ai fini dell’emissione della partecipazione.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia la quota sottoscritta, i voti attribuiti complessivamente a tutti i soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Articolo 7 – Soci onorari 

L’organo amministrativo può deliberare l’ammissione di soci onorari  che lo richiedano, quando ritenga che essi possano dare alla cooperativa un apporto speciale in termini di riconoscimento pubblico e prestigio politico o culturale, in considerazione dello scopo sociale della cooperativa stessa, o quando possano vantare particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale e dalle altre attività economiche e sociali della cooperativa; possono partecipare alle sue assemblee senza diritto di voto. 

Articolo 8 – Procedura di ammissione 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d’amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica ovvero PEC; 

b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l’apposito Regolamento, dei quali dichiara di avere preso visione; 

C) la dichiarazione di non esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa e comunque di non possedere e/o detenere partecipazioni sociali in altre cooperative che abbiano chiesto l’ammissione ai contributi previsti dal decreto legislativo 70/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

D) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al minimo previsto al successivo art. 17 ovvero a quello diversamente stabilito dall’organo amministrativo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; 

E) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

F) l’impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile nella cooperativa.

A seguito della deliberazione di ammissione, il socio instaura con la cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento previsto dalla legge 142/2001, e successive modificazioni un rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra le tipologie di rapporto lavorativo consentite dalla Legge. 

Il Consiglio d’amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall’articolo 5, delibera entro sessanta giorni dalla domanda, tenuto conto, anche in deroga al precedente art. 5, che: 

  • la cooperativa deve associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, con clausola di esclusiva, con la cooperativa medesima; 
  • tutti i giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con clausola di esclusiva con la cooperativa che ne facciano richiesta devono essere ammessi come soci della cooperativa. 

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa. 

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. 

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. 

Articolo 9 – Obblighi dei soci 

I soci sono obbligati: 

  • al versamento della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;
  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. 

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC alla cooperativa. 

E’ fatto divieto ai soci cooperatori con rapporto di lavoro subordinato di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. 

Il Consiglio d’amministrazione, tenuto conto anche delle caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro instaurato con il socio e su proposta del direttore per i giornalisti e dei rispettivi responsabili dei servizi per gli altri lavoratori, se formalmente incaricati, potrà, in deroga ai divieti di cui sopra, autorizzare il medesimo a prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sue modifiche ed integrazioni, è fatto divieto ai soci:

  • di avere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici che abbiano chiesto l’ammissione ai contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sue modifiche ed integrazioni;
  • di possedere, per le cooperative composte fino ad otto soci, più di un terzo del capitale sociale e, per le altre, più di un quinto.

Articolo 10 – Diritti dei soci 

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e di ottenerne estratti; gli stessi hanno inoltre diritto, quando ne faccia richiesta un decimo del loro numero complessivo, a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11 – Perdita della qualità di socio 

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o liquidazione o scioglimento o fallimento. 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante PEC ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato. 

Articolo 12 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: 

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; 

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; 

c) il cui rapporto di lavoro  subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo. 

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. 

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. 

Articolo 13 – Decadenza 

La decadenza è di norma pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5), che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la cooperativa, salva, in questi casi, contraria deliberazione del Consiglio stesso. 

Articolo 14 – Esclusione 

L’esclusione nei confronti del socio cooperatore per una delle ipotesi previste dalla Legge, per gravi inadempimenti ai suoi doveri associativi, comporta di diritto la risoluzione del rapporto di lavoro, ove in essere.

L’esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, o che ricadano nell’ipotesi di cui al successivo punto i);

b) che non sia intervenuto personalmente o per delega, senza giustificato motivo, per più di cinque volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate; 

 c) che non abbia adempiuto agli obblighi a lui derivanti dal piano di crisi aziendale; 

d) che si sia reso moroso, senza giustificato motivo, del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; 

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5, nonchè abbia violato gli obblighi sanciti dall’art. 9; 

f) che svolga attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;

g) che violi gli obblighi previsti da Regolamento interno e/o da contratto di lavoro con gravi inadempienze ai sensi dell’art.1455 C.C.; 

h) che infanghi il buon nome della cooperativa nei confronti dei terzi;

i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa; 

j) che si sia appropriato (anche al di fuori dell’attività lavorativa in senso stretto) di beni o altre utilità della cooperativa; 

k) che sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti; 

l) che abbia arrecato in qualunque modo gravi danni, anche morali, alla cooperativa; 

m) il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura -sia cessato per qualsiasi motivo.

Prima di deliberare l’esclusione, il C.d.A., dovrà contestare le inadempienze commesse al socio cooperatore, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Salva diversa volontà della società, in caso di restrizione della libertà personale e/o comunque di pendenza di un procedimento penale per reati infamanti, il rapporto societario rimane sospeso (e con esso rimane sospeso anche il rapporto di lavoro, quale che sia la tipologia di rapporto in essere) sino alla definizione del procedimento. 

Articolo 15 – Liquidazione 

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputate al capitale sociale.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento deve essere fatto entro 6 (sei) mesi dall’approvazione del bilancio stesso.

Il diritto di rimborso  si matura allo scadere dei sei mesi successivi all’ approvazione del predetto bilancio. Il rimborso verrà, comunque, liquidato su richiesta scritta dell’interessato. 

Articolo 16 – Morte del socio 

In caso di morte, gli eredi del socio defunto possono subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione; l’accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di amministrazione. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. 

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 – Patrimonio 

Il patrimonio della cooperativa è costituito: 

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 

a) dai versamenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 100,00 (cento). 

Il valore della quota detenuta da ciascun socio ordinario non può essere superiore ai limiti previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 art. 4 lettera d) n. 3 e sue modifiche ed integrazioni: per le cooperative composte fino ad otto soci, a più di un terzo del capitale sociale e, per le altre, a più di un quinto; 

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; 

2)  dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; 

3) da qualsiasi liberalità pervenisse alla società, al fine di essere impiegata per gli scopi sociali; 

4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’Assemblea e/o previsto per legge. 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e successivi del Codice civile. 

Articolo 18 -Caratteristiche delle quote dei soci cooperatori.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione. 

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota di capitale detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5. 

In caso di diniego dell’autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato. 

Articolo 19 – Trattamento economico dei soci e ristorni

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. 

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento previsto dalla legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

In momenti di particolare difficoltà della cooperativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, i soci cooperatori, nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà, possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché previa deliberazione da parte dell’Assemblea di un Piano di crisi aziendale nonché attraverso l’adozione di ogni misura consentita dalla legislazione vigente in materia; il Regolamento interno definisce i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’Assemblea può adottare il piano di crisi per far fronte alle difficoltà aziendali.

L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente, anche secondo quanto previsto in apposito regolamento.

 Articolo 20 – Destinazione degli utili 

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d’amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ ultimo comma dell’articolo 2364 C.C., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. 

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente sulla destinazione degli utili annuali come segue: 

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; 

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della Legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento).

c) quanto residua alla riserva straordinaria.

L’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E’ vietata in ogni caso la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, nell’esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti dal decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni, e negli otto esercizi successivi, ai sensi della lettera e), comma 2, dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni.

Negli esercizi non previsti dal precedente comma di questo articolo, è in ogni caso fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Articolo 21 – Assemblea – modalità di convocazione

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. 

L’avviso potrà essere affisso presso la sede sociale e inviato via raccomandata, fax, posta certificata o con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo o da almeno un quinto dei soci; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo. 

Articolo 22 – Competenze assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria: 

l) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione degli amministratori e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; 

2) approva i regolamenti sociali;

3) delibera sull’emissione delle quote da destinarsi ai soci sovventori e ne determina l’importo complessivo dell’emissione stessa e l’eventuale esclusione o limitazione del diritto d’opzione in favore dei soci cooperatori;

4) procede alla nomina delle cariche sociali e del soggetto deputato al controllo contabile;

5) determina la misura dei compensi di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci, ove nominati;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ove nominati;

7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame degli amministratori;

8) delibera, all’occorrenza, un Piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto; 

10) delibera sull’adesione alle organizzazioni cooperative;

11) designa il direttore secondo le modalità dettagliate nell’art. 30.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’articolo 20.

L’Assemblea si riunisce inoltre qualora il Consiglio d’ amministrazione lo creda necessario ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. 

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 23 – Competenze assemblea straordinaria 

L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi dell’ articolo 2365 C. C. e sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge. 

Articolo 24 – Costituzione assemblea diritto di voto 

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti  o rappresentati aventi diritto al voto. 

L’Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci. 

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sul cambiamento dell’ oggetto sociale, la trasformazione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla revoca dello stato di liquidazione della società e il trasferimento della sede sociale all’ estero, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. 

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea; per l’elezione delle cariche sociali e quando trattasi di persone, si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto. 

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta e il ruolo svolto all’interno della cooperativa. 

E’ stabilito il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile.

L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d’amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio d’amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. 

Articolo 25 – Delega di voto

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

A ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

TITOLO VI: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 26 – Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio d’amministrazione composto di un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall’Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente salvo che la loro rispettiva nomina venga effettuata dall’Assemblea.

Il presidente del Consiglio d’amministrazione ha la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Consigliere delegato o ad alcuni suoi componenti, che rappresenteranno la cooperativa, nei limiti delle deleghe conferite.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente. Il Consiglio d’amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. 

La convocazione è fatta a mezzo lettera o email da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o nelle altre forme previste per la convocazione dell’Assemblea, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente, purchè il Consiglio sia composto da più di due membri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a. siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione verificare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e. le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica;

f. delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d’amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c) compilare i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilità e l’ottenimento del credito agli Enti o alle società cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 

f) deliberare su tutte le materie di cui al penultimo capoverso dell’art.3; 

g) conferire procure sia ad negotia che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente; 

h) nominare il direttore designato secondo le modalità stabilite all’art. 30, fissandone le funzioni e la retribuzione. Hanno diritto di voto tutte le socie e i soci della cooperativa. Il voto per la designazione del Direttore è valido se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto;

i) assumere e licenziare personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni; 

l) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci ed in ordine alle penali da applicarsi.

Il Consiglio d’amministrazione relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e in ordine alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies C.c. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. 

Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale se esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, in favore della Società.

Articolo 27 -Durata

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi, e i suoi membri sono  rieleggibili, salvo quanto diversamente stabilito dall’atto costitutivo o dalla assemblea che nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 – Cumulo incarichi

Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore. 

Articolo 29 – Deleghe amministrative 

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a un Consigliere delegato, a singoli amministratori o a un Comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso,  esclusione e decadenza dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società. 

Articolo 30 – Il Direttore

Il Direttore dura in carica tre anni, per non più di due mandati consecutivi.

Viene designato dall’Assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei soci.

Qualora non si raggiunga questa maggioranza, il terzo scrutinio si svolge entro due settimane dal precedente ed è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il giorno seguente l’assemblea dei soci procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene designato quello che consegue la maggioranza, anche se relativa.

A parità di voti viene designato o entra in ballottaggio il più anziano d’età.

Prima della nomina, il Direttore designato dall’Assemblea presenta al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione il piano editoriale con l’organizzazione e lo sviluppo del giornale.

Il Direttore nominato deve essere socio della cooperativa. Se il Direttore designato non è socio della cooperativa, al momento della sua nomina, il Consiglio di Amministrazione delibererà anche sulla sua ammissione come socio.

Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore Responsabile, fissandone la retribuzione.

 

TITOLO VII: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 31 – Collegio sindacale – nomina – composizione – durata

Il collegio sindacale, qualora si verificassero i presupposti di legge di cui all’art.2543 comma. 1 c.c. oppure l’assemblea lo ritenesse opportuno, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 

Art. 32 – Competenza e riunioni

Il  collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409 bis terzo comma, codice civile. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.

L’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino un quinto degli aventi diritto al voto. 

Art. 33 – Controllo contabile 

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. L’incarico di controllo contabile è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l’assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.

L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

  1. verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 bis del codice civile, l’assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 35 -Scioglimento

In caso di scioglimento della cooperativa, l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 36 -Inderogabilità clausole mutualistiche 

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità. Pertanto, i principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. 

Articolo 37 -Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO BENEDETTO VECCHI 

F.TO CARMEN CECERE NOTAIO

Roma, 10 maggio 2018 – approvato all’unanimità dei soci presenti in proprio o per delega (46 su 48 aventi diritto)

Il manifesto come…