Lucano, la procura generale presenta ricorso contro la sentenza di Appello
Riace Ci vorrà un nuovo processo per stabile se sia stata giusta la decisione dei giudici di secondo grado: l'allora sindaco (appena rieletto) «mai ha neppure pensato di guadagnare sui rifugiati»
Riace Ci vorrà un nuovo processo per stabile se sia stata giusta la decisione dei giudici di secondo grado: l'allora sindaco (appena rieletto) «mai ha neppure pensato di guadagnare sui rifugiati»
La procura generale di Reggio Calabria non ci sta e impugna in Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di Mimmo Lucano, assolto dai reati più gravi sulla gestione dei progetti di accoglienza ai migranti al tempo in cui era sindaco di Riace, per il suo terzo mandato consecutivo. Diversi i punti che ad avviso della Procura generale non sono stati correttamente valutati dai giudici di piazza Castello. Nelle 33 pagine di ricorso firmato dall’avvocato generale Adriana Costabile e dai sostituti procuratori generali Adriana Fimiani e Antono Giuttari viene smontato il provvedimento di gravame che risulterebbe «affetto da erronea applicazione degli artt. 266, 270, 271 cpp, e da contraddittorietà e illogicità della motivazione per aver ritenuto l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con riferimento al reato di truffa aggravata. La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto – annota la procura generale – sulla base di una verifica statica ancorata al momento genetico dell’intercettazione, siccome demandata al giudice, che non fossero presenti i presupposti di legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, sulla scorta di una riqualificazione del reato operata solo nel secondo grado di giudizio; la Corte d’appello – con motivazione del tutto illogica – non ha considerato che proprio nel caso in esame la captazione correttamente autorizzata, è stata disposta sul presupposto della esistenza di gravi indizi di reato e, pertanto, rimane del tutto insensibile al fisiologico sviluppo del procedimento, secondo il principio di diritto più volte espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità e, peraltro, astrattamente richiamato nella stessa sentenza che qui si chiede di cassare».
Ad avviso della Procura generale la questione probatoria è dirimente nella vicenda processuale, «atteso che le gravi irregolarità sulla rendicontazione, attinenti al complesso meccanismo della erogazione di contributi pubblici emerso nel corso delle indagini e su cui è stata resa ampia testimonianza in dibattimento trovano spiegazione logica circa le intenzioni truffaldine solo in esito alla valutazione del compendo probatorio derivante dai dialoghi intercettati, dai quali in modo inequivoco emerge il ruolo centrale nella vicenda di Lucano; in essi, infatti, ripetutamente i conversanti fanno riferimento alla necessità di far confluire anche acquisti e spese non pertinenti alle finalità istituzionali previste dalla legge tutti nella causale relativa al progetto di accoglienza e integrazione in favore dei rifugiati».
Secondo il ricorso della Procura reggina, presentato anche nei confronti di altri 12 imputati assolti dai giudici di seconde cure, «si evidenziano dati concreti da cui desumere profili di responsabilità penale in capo all’amministrazione del comune di Riace e in specie alla figura del sindaco Lucano, nonché nei confronti dei responsabili delle associazioni (enti attuatori del programma di accoglienza e integrazione dei migranti secondo il progetto Sprar) con particolare riferimento a Fernando Antonio Capone, prestanome e braccio destro del sindaco Lucano».
Le motivazioni della sentenza pubblicate ai primi di aprile avevano segnato una riabilitazione integrale di Lucano e del cosiddetto «modello Riace» riconoscendo che il neodeputato europeo e da poco rieletto sindaco del borgo jonico «mai ha neppure pensato di guadagnare sui rifugiati» e «ha sempre perseguito un ideale di integrazione, conforme peraltro alle finalità proprie del sistema Sprar». La sentenza d’appello aveva accolto praticamente tutti i punti principali sollevati dal ricorso delle difese e lanciato critiche esiziali alla sentenza di prime cure contestandone la dimensione elefantiaca «che offusca le ragioni della decisione», oltre che «l’integrale e acritica trascrizione delle prove».
Un approccio seguito dal collegio d’appello che ha aperto una distanza abissale con i giudici di Locri a cui è stata contestata una malcelata politicizzazione della decisione a discapito delle tecnicalità giuspenaliste e della solidità dei capi d’imputazione. Ergo, circa l’associazione a delinquere secondo i giudici d’appello dall’ampia istruttoria non sarebbe emerso nulla «per ritenere provati nessuno degli elementi che, nella pratica giudiziaria, vengono valorizzati per dimostrare l’esistenza di una struttura associativa». Sulla truffa sarebbe mancata «la prova degli elementi costitutivi il reato». E il peculato «non è configurabile per la gestione e destinazione di somme di provenienza pubblica, anche dopo la loro corresponsione, quale corrispettivo del servizio, pattuito a seguito di apposito contratto e prestato». La parola passa ora ai giudici capitolini di Piazza Cavour. Il processo si celebrerà all’inizio del 2025.
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