Dalla Fornero in poi in caso di licenziamento per motivi economici che però si dimostravano non validi, il giudice poteva – e non più doveva – ordinare la reintegra del dipendente nel posto di lavoro. Ma la Corte costituzionale ha ritenuto questa differenziazione rispetto al caso dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo rivelatisi però illegittimi (per i quali la reintegra resta un diritto) «disarmonica e lesiva del principio di uguaglianza.
Per la Corte costituzionale, relatrice Silvana Sciarra, «non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici» e «alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza». Soddisfazione è stata espressa dalla Cgil. Per il sindacato «questa sentenza, come altre, che si sono succedute negli ultimi mesi, rende evidente che la disciplina attuale non garantisce adeguate tutele ai lavoratori».