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L’avvocato: illegittima propaganda, valuterà comunque il giudice

L’avvocato: illegittima propaganda, valuterà comunque il giudice

Gian Domenico Caiazza Il presidente dell'Unione camere penali: pericoloso che si diffonda l'idea che all'interno del proprio domicilio si possa reagire impunemente

Pubblicato più di 5 anni faEdizione del 29 marzo 2019

«Cambierà molto poco. La pretesa è chiara, sottrarre alla discrezionalità del giudice la valutazione di un fatto anche molto grave, come può essere un fatto omicidiario. Ma non andrà così, non può andare così. Si sta diffondendo una fake news». L’avvocato Gian Domenico Caiazza è il presidente dell’Unione camere penali.
Dunque è una piccola riforma, secondo lei?
Ho letto che anche i protagonisti di vecchie vicende, persone processate per casi di autodifesa armata, persone che proprio i sostenitori della riforma porteranno in parlamento, raccontano di essere state alla fine assolte. Oppure hanno l’onestà di dichiarare che anche con le nuove norme sarebbero state comunque condannate. Com’è normale che sia per chi spara alle spalle a un ladro che fugge e per tutti quei casi talmente eclatanti che non possono evidentemente rientrare nella difesa legittima. Dunque anche i testimonial di questa legge dimostrano che non è una legge necessaria.
E allora l’allarme è esagerato?
Un momento, un aspetto negativo c’è senz’altro. Si sta diffondendo l’idea che all’interno del proprio domicilio o del proprio luogo di lavoro si possa reagire comunque e impunemente. Per ragioni di pura propaganda si sta presentando questa legge come un evento epocale, quando la modifica vera è stata quella del 2006 che ha introdotto la legittima difesa domiciliare. Andare oltre quella non si può, se non appunto con gli slogan. Potremmo non preoccuparcene, dal momento che nemmeno questa riforma potrà sottrarre la valutazione del caso alla discrezionalità del giudice. Ma purtroppo dobbiamo preoccuparcene, perché può diffondersi una convinzione di impunità, un invito a farsi giustizia da soli che avrà effetti molto pericolosi. Opposti alla tanto invocata sicurezza dei cittadini.
Come giudica il criterio del «grave turbamento» come causa di non punibilità?
L’intenzione è quella di ridurre l’alea nella valutazione dello stato d’animo di chi spara all’interno del suo domicilio. Ma non ne viene fuori un criterio oggettivo. Come si fa a distinguere il turbamento semplice dal turbamento grave? Siamo davanti all’illusione, per altro non nuova, che con un aggettivo si possa modificare o persino escludere il libero convincimento del giudice. Dal quale invece non si scappa. Anche questa è una falsificazione. Assieme alla creazione artefatta di un allarme che non c’è, come dimostrano i numeri. I casi di legittima difesa sono pochissimi, quattro o cinque l’anno.

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