Editoriale

La verità biologica

Fecondazione eterologa Inevitabile sarà una decisione della Consulta conforme a quello che la coscienza popolare agevolmente riconosce: che un figlio formato con materiale genetico di una coppia e dalla stessa fortemente voluto, ad essa sottratto da un mero errore medico, è figlio di quella coppia

Pubblicato circa 10 anni faEdizione del 12 agosto 2014

Mentre in passato vigeva il «principio di legittimità», teso a difendere la famiglia legittima e ad attribuire solo a essa o ad alcuni membri di essa, entro termini rigorosi, il potere di far accertare o modificare lo stato del nato, nell’epoca moderna si è affermato il principio di verità biologica, riconoscendo a ciascuno il diritto di conoscere le proprie origini e di crescere nella propria famiglia naturale.

Ciò nonostante, nel nostro Paese, il principio di verità non ha trovato piena attuazione ed esistono norme o residui di norme, formalmente rivolte a «proteggere la famiglia», le quali affermano la definitività dello stato, una volta che lo stesso sia stato acclarato con l’atto di nascita.

Sulla base di questa normativa e tramite un provvedimento che – secondo le notizie di stampa – ha negato la ricorrenza delle ipotesi di reclamo o contestazione dello stato di figlio, la coppia non genetica del caso di scambio di embrioni ha ottenuto dal Tribunale un riconoscimento di genitorialità in contrasto con la verità biologica.

A mio avviso, proprio le fattispecie menzionate sono applicabili al caso di specie.

Esse, infatti, riguardano la sostituzione di neonati, evento chiaramente sovrapponibile rispetto alla sostituzione di embrioni, fatto non ipotizzabile quando la norma fu originariamente redatta e quindi, oggetto di possibile interpretazione analogica o estensiva, pur nel regime di tipicità delle azioni di stato.

Ove si ritenesse il contrario, vi sarebbe certamente spazio per un ricorso di costituzionalità, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla propria identità personale.

Altresì inevitabile, a mio avviso, sarà una decisione della Consulta conforme a quello che la coscienza popolare agevolmente riconosce: vale a dire che un figlio formato con materiale genetico di una coppia e dalla stessa fortemente voluto, ad essa sottratto da un mero errore medico, è figlio di quella coppia.

Né può trascurarsi il principio di interesse del minore. Già ora nei figli adottati è forte il desiderio di conoscere le proprie origini e di comprendere le ragioni per le quali i genitori non li hanno tenuti con sé. Nel caso del “Pertini” è facile presumere che questo desiderio nascerà anche nel figlio oggi oggetto di contesa e che l’accettazione del suo stato non sarà agevolata, come avviene per i figli adottati, dal fatto che i genitori avevano prestato il proprio consenso per l’adozione.

*giurista

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