a riduzione del finanziamento del diritto allo studio voluta dalla giunta regionale piemontese è suscettibile di acquisire più ampio rilievo se assunta come caso sintomatico dei poteri esercitabili dall’autorità politica in ordine all’attuazione dei diritti costituzionali (quale il diritto allo studio incontestabilmente è, per dettato dell’articolo 34, comma 3, della Costituzione). In termini teorici, il punto è il seguente: a fronte della previsione di un diritto costituzionale, quali sono i margini entro cui può esercitarsi la discrezionalità politica? O, per usare un’espressione di Luigi Ferrajoli, qual è l’ambito del politicamente decidibile? Per rispondere dobbiamo considerare che, in un contesto democratico,...