I palazzi abbandonati vanno definiti beni sociali
Case occupate In Costituzione la proprietà privata è una «derivazione dalla proprietà pubblica» ceduta al singolo in quanto questi osservi l’obbligo del perseguimento della funzione sociale della cosa
Case occupate In Costituzione la proprietà privata è una «derivazione dalla proprietà pubblica» ceduta al singolo in quanto questi osservi l’obbligo del perseguimento della funzione sociale della cosa
La cronaca si è molto occupata della vicenda degli occupanti dell’edificio ex Inpdap di via S. Croce in Gerusalemme 55 in Roma, chiedendosi se è giusto il loro sgombero e se ha agito bene il Cardinale Elemosiniere, che ha riattaccato acqua e luce, dopo che era stata staccata da 6 giorni.
A nostro avviso il fatto dell’occupazione dovrebbe essere giustificato come dovuto a uno stato di necessità e non è il caso di soffermarsi su questo aspetto. Il problema più interessante, invece, è come deve comportarsi la pubblica amministrazione; in questo caso, il Comune di Roma. Riteniamo che i «beni abbandonati» da definire a tutti gli effetti Beni Comuni devono necessariamente essere considerati come «proprietà pubblica», della cui gestione deve normalmente occuparsi la pubblica amministrazione.
Lo impone il dato che, come è scritto in Costituzione, la proprietà privata è, nella sostanza, una «derivazione dalla proprietà pubblica», che intanto è ceduta al singolo, in quanto questi osservi l’obbligo del perseguimento della «funzione sociale» della cosa. Infatti il secondo comma dell’articolo 42 della Costituzione così recita: «La proprietà privata è riconosciuta e tutelata dalla legge (cioè dal Popolo proprietario dell’intero territorio a titolo di sovranità), allo scopo di assicurarne la funzione sociale». E l’abbandono è di per sé una violazione di questo obbligo, con la conseguenza del venir meno della tutela giuridica del proprietario nominale, e quindi dello stesso diritto di proprietà privata.
LA COSA ABBANDONATA, dunque torna là da dove era venuta e cioè nella proprietà pubblica della Collettività ove la cosa si trova. Ciò posto, è evidente che è compito dell’Amministrazione utilizzare questo bene a fini sociali, e, nel caso che ci riguarda come facente parte dell’edilizia popolare, da assegnare secondo le norme in materia. Tenendo presente che il diritto all’alloggio è, a termine dell’art., 47 della Costituzione, un «diritto fondamentale», come definito dalla giurisprudenza costituzionale. La mancanza di alloggi popolari può trovare, quindi, parziale soluzione proprio nell’utilizzo di questi beni abbandonati.
QUANTO ALL’AZIONE del Cardinale Elemosiniere, si tratta, a nostro avviso, di un atto di grande valore morale e costituzionale. Si deve, infatti, tener presente che negare l’acqua e la luce a una Comunità (tale è, per merito di alcuni volontari, l’insieme delle quattrocentocinquanta persone, di cui novantotto bambini, che abitano nell’edificio dell’ex Inpdap) significa violare in pieno l’art. 2 della Costituzione, secondo il quale «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», nonché il secondo comma dell’art. 3, secondo il quale: «È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svolgimento della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Dunque, Padre Konrad ha avuto il grande merito di aver ristabilito l’ordine costituzionale, facendo rivivere i diritti inviolabili, che erano stati violati.
QUANTO ALLA QUESTIONE, sollevata da Matteo Salvini, del pagamento delle bollette, è da dire che gli occupanti dell’immobile in questione (o chi per loro) avrebbero voluto pagarle, ma questo pagamento è stato impedito dall’articolo 5 della legge Lupi, il quale anziché «rimuovere» (come sancisce il citato articolo 3 della Costituzione) pone invece un odioso «ostacolo» alla libertà e all’eguaglianza dei cittadini, prescrivendo che gli abitanti abusivi non possono avere il rilascio del certificato di residenza, e, di conseguenza, non possono stipulare un contratto di fornitura d’acqua e di energia. Sull’argomento c’è uno splendido articolo (rintracciabile su Facebook)dell’Avv. Giuseppe Libutti, che mette in evidenza l’illogicità e l’incostituzionalità di questa norma. Tuttavia, è da ricordare che lo stesso articolo 5 della legge Lupi consente una «deroga» per i «fornitori» e per «ragioni igienico sanitarie, limitatamente ai minorenni».
A NOSTRO AVVISO è possibile utilizzare la “deroga” della quale parla questa sconquassata disposizione, poiché negli alloggi in questione, come sopra si diceva, ci sono novantotto minorenni, ed è logicamente impossibile far fruire di questa deroga solo i minori e non anche i maggiorenni che hanno gli stessi essenziali bisogni. E tutto questo nell’attesa che la legge Lupi, come tantissime altre insulse leggi, sia annullata dalla Corte costituzionale.
*Vicepresidente emerito della Corte costituzionale
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