Una bocciatura durissima contro il Garante che non rispetta il diritto di sciopero. Accogliendo il ricorso promosso dalla Filt Cgil, il Consiglio di stato con la sentenza 02116 di ieri ha annullato la delibera che prevede come nel Trasporto pubblico locale (Tpl) debbano passare almeno 20 giorni fra uno sciopero e l’altro.

La Commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (questa la dizione completa del Garante) ha perso davanti al supremo organo della giustizia amministrativa, che ha ribadito precisi limiti alla discrezionalità rispetto alla «compressione dell’esercizio del diritto di sciopero».

La controversia nasce dalla Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione (delibera n.18/138 del 23 aprile 2018) voluta dal presidente Giuseppe Santoro-Passarelli che ha pesantemente compromesso il diritto di sciopero dei lavoratori del Tpl allungando fino a 20 giorni l’intervallo tra gli scioperi.

Filt Cgil e confederazione parlano di «una pagina storica a difesa dello sciopero, la regolamentazione torna nell’alveo della normalità e del diritto costituzionale».

«Il Consiglio di Stato richiama lo spirito originario della legge 146/90 che si ispira al contemperamento tra diritti costituzionali e una regolamentazione affidata alle parti sociali», sottolineano i legali della Filt Cgil. «Di conseguenza la discrezionalità della Commissione deve “essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni che siano il frutto di una accurata istruttoria e che siano caratterizzate, nell’individuazione della misura più opportuna da mettere in campo, da una motivazione puntuale dalla quale sia possibile poter ricostruire nella sua interezza e completezza il corredo informativo che giustifica l’azione autoritativa”. La Commissione non ha esercitato alcuna cautela e non ha dimostrato di avere svolto una istruttoria esauriente», conclude la nota.