Droghe, resta il dubbio sul decreto in Gazzetta
In merito a quanto pubblicato l’11 giugno dal vostro giornale a firma Giulio Manfredi, dei Radicali italiani, nell’articolo intitolato «La legge in Gazzetta ma è quella sbagliata» l’Ufficio stampa del […]
In merito a quanto pubblicato l’11 giugno dal vostro giornale a firma Giulio Manfredi, dei Radicali italiani, nell’articolo intitolato «La legge in Gazzetta ma è quella sbagliata» l’Ufficio stampa del […]
In merito a quanto pubblicato l’11 giugno dal vostro giornale a firma Giulio Manfredi, dei Radicali italiani, nell’articolo intitolato «La legge in Gazzetta ma è quella sbagliata» l’Ufficio stampa del ministero della Giustizia precisa quanto segue.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2014 è stata pubblicata: 1) alla pagina 1, la legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 20 marzo 2014, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali» 2) alla pagina 64, il testo del menzionato decreto legge coordinato con la legge di conversione. Il testo coordinato, è composto, come è ovvio, anche da un allegato contenente tutte le tabelle di riferimento delle sostanze e dei medicinali. Il testo pubblicato non comprende, né avrebbe potuto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 non modificate né dal decreto né dalla legge di conversione, quale l’articolo 73 comma 1 del d.P.R. citato – recante le previsioni sanzionatorie delle condotte illecite con la relativa distinzione tra droghe leggere e pesanti – conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella G. U., 1 serie speciale, «Corte Costituzionale», del 5 marzo 2014.
Nella Gazzetta ufficiale in cui è stata pubblicata la legge non potevano quindi che essere inserite soltanto le norme approvate dal Parlamento.
È incontrovertibile che la dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini Giovanardi ha determinato l’automatica entrata in vigore della precedente disciplina, cosiddetta Jervolino Vassalli. Disciplina che il Parlamento ha modificato solo nei punti riportati nella Gazzetta ufficiale del 20 marzo 2014 e non anche le norme in vigore della Jervolino Vassalli non modificate dal Parlamento.
Il dubbio prospettato circa la pubblicazione delle norme espresso dal signor Manfredi non può dunque essere in nessun modo sciolto dalle Gazzette ufficiali in quanto le norme a cui fa riferimento sono già in vigore dal momento in cui è stata dichiarata incostituzionale la Fini Giovanardi.
Ufficio stampa Ministero della Giustizia
A pag. 77 della Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014, leggo testualmente: «Si riporta il testo dell’art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge:
1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale»… omissis (trascuro le altre parti che qui non interessano).
Chiedo al ministro di Giustizia: è questo il testo vigente dell’art. 73? Se così fosse, sarebbe ancora in vigore la legge “Fini-Giovanardi” non essendoci, nel comma 1-bis, alcuna differenziazione di tabelle e di pene. E la sentenza della Consulta sarebbe stata completamente ignorata. Se così non è, il ministro dovrebbe pubblicare in Gazzetta il testo corretto, così eviteremmo anche gli errori presenti su siti come «Normattiva», dai quali attingono tutti gli operatori del diritto. Tutto qua.
Giulio Manfredi
Direzione Radicali Italiani
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