Politica

Coppie omo e etero, diverse nei diritti e nei doveri. Per legge

Coppie omo e etero, diverse nei diritti e nei doveri. Per legge

Scheda Unioni civili e convivenze: punto per punto tutte le norme varate

Pubblicato più di 8 anni faEdizione del 12 maggio 2016

Eccola, la nuova legge sulle Unioni civili. Il testo appena varato introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Alle prime sono riservate le unioni civili che prevedono una serie di diritti e doveri molto stringenti, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni, nemmeno del figlio naturale del partner (stepchild adoption). Per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità. Vale la pena di analizzare la legge punto per punto.

Come il matrimonio, l’unione civile si costituisce «di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni». L’atto viene registrato «nell’archivio dello stato civile». Le parti, «per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome». «Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione». Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. «Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». «Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia. Il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per l’eredità valgono le norme in vigore per i matrimoni: al partner superstite va la «legittima», cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli. Per sciogliere l’unione civile si applicano «in quanto compatibili» le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita la dicitura: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti», che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

La legge istituisce poi le convivenze di fatto che sono quelle tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Ciascun convivente «può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie». In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari. I conviventi «possono» sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni. Infine lo scioglimento del vincolo e gli alimenti: in caso di cessazione della convivenza, «il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento». Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

ABBONAMENTI

Passa dalla parte del torto.

Sostieni l’informazione libera e senza padroni.
Leggi senza limiti il manifesto su sito e app in anteprima dalla mezzanotte. E tutti i servizi della membership sono inclusi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento