Come si rappresenta il femminicidio nei tribunali italiani
25 novembre Intervista ad Alessandra Dino, docente di sociologa all’Università di Palermo, che ha condotto un’analisi qualitativa su 370 sentenze. «Il problema è quello di una scelta arbitraria fra la dimensione del malinteso spirito di possesso e quella della gelosia; quando c’è quest’ultima i futili motivi non sono spesso concessi»
25 novembre Intervista ad Alessandra Dino, docente di sociologa all’Università di Palermo, che ha condotto un’analisi qualitativa su 370 sentenze. «Il problema è quello di una scelta arbitraria fra la dimensione del malinteso spirito di possesso e quella della gelosia; quando c’è quest’ultima i futili motivi non sono spesso concessi»
Nell’ambito degli omicidi volontari di donne andati a giudizio, la lettura delle sentenze consente un’analisi non solo rispetto ai numeri ma anche per ciò che riguarda la qualità di ciò che viene dichiarato. Di dati, tabelle e comparazioni, si è occupata Alessandra Dino, sociologa all’università di Palermo, che ha condotto insieme alla sua unità di ricerca uno studio prezioso su 502 sentenze, selezionandone 467, infine fermandosi a 370. Ne dà conto nel volume Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere (Meltemi) ma il lavoro sta proseguendo.
«Dalla lettura si possono confermare alcuni punti», ci riferisce Dino, «ad esempio che la maggior parte dei femminicidi avviene all’interno di una relazione di coppia ancora in atto, quasi come se la donna debba preoccuparsi di più del partner che ha accanto che non di quello che ha lasciato».
Le sentenze possono essere lette come dei testi condizionati da un immaginario culturale che risponde, oltre che all’applicazione della norma, al modo e alla qualità di chi le compone. Quali sono le insidie sulla rappresentazione delle donne uccise?
L’esito non è omogeneo, la lettura di queste pagine di sentenze ci consegna però una miniera di scenari che, a parte l’incipit e il verdetto, consente di verificare, nella cosiddetta «parte molle» cioè nelle motivazioni, quel che ogni giudice e ogni Corte può scrivere, utilizzando registri differenti: drammatico-passionali, logico-deduttivi, più legati ai precedenti penali. Le narrazioni interne sono completamente diverse e si possono leggere quasi come un atto teatrale, personaggi e interpreti di cui la regia è il collegio giudicante che utilizza di volta in volta, ibridandoli, linguaggi presi dalla giurisprudenza ma anche dalla psichiatria, dalla psicologia e da tutti quei saperi esperti di cui si servono per elaborare la sentenza stessa. Un esempio è la psicologizzazione dell’autore come affetto da qualche patologia psichica, mentre solo nel 7,8% è stata rinvenuta una psicosi grave.
Quali altri elementi possono essere sollevati?
Sono diversi. L’efferatezza, cioè nella maggior parte dei casi abbiamo l’utilizzo di armi da taglio, oggetti contundenti, aggressione fisica. Si fa ricorso alle armi da fuoco solo nel 15% dei casi (tra gli italiani). Altro aspetto importante è il luogo del delitto che coincide spesso con l’abitazione della vittima, del femminicida o di entrambi. A proposito delle motivazioni troviamo, nel 44% circa, femminicidi che i giudici definiscono come sentimentali, per rifiuto abbandono gelosia, oppure relazionali, per possesso. Ci sono poi uccisioni per motivi economico-strumentali, mentre il resto (un 10% circa) sono i cosiddetti femminicidi per patologia mentale e altruistici, ovvero l’uccidere una donna, la propria compagna, madre eccetera, perché ha una patologia e non la si vuol far più soffrire.
Soltanto nel 25% dei casi l’omicida ha precedenti penali generici e solo il 6% di essi riguardano reati di violenza contro la vittima, nel 37% dei casi ci sono invece violenze pregresse contro la vittima, denunciate o meno, da cui si evince la continuità. Sulla nazionalità, abbiamo un 25% di vittime e autori di reato che sono stranieri con una rappresentanza più rilevante da chi proviene dall’est europeo. Riguardo le pene comminate abbiamo notato delle ricorrenze (pregiudiziali?) tra la pena e la nazionalità, sia in primo che in secondo grado: quelle verso gli stranieri sono più severe.
Quali aspetti concorrono a mantenere o a rompere i pregiudizi?
Il problema è quello di una scelta piuttosto arbitraria, compiuta dai giudici, fra la dimensione del malinteso spirito di possesso e quella della gelosia; quando c’è quest’ultima i futili motivi per esempio non sono spesso concessi. Parto da una premessa perché al momento mi sto occupando di un caso di femminicidio piuttosto paradigmatico andato a giudizio nel 2015 a Palermo; in questo caso, il delitto viene chiamato esplicitamente femminicidio perché, scrive il giudice nella sentenza di secondo grado, il termine è mutuato dal linguaggio giornalistico. E, aggiunge, che lo fa per mettere in evidenza la relazione di possesso e il senso di dominio che l’uomo esprime nei confronti della donna.
Anche in questo caso virtuoso in cui si nomina ciò che è accaduto per quel che è, il collegio giudicante non riconosce all’assassino la premeditazione e parla invece di dolo d’impeto per segnalare che il motivo che lo ha spinto a quel gesto è stato il «sentirsi sbeffeggiato dalla donna».
L’altro caso che viene in mente è quello di una donna incinta che viene strangolata con un laccio; da ciò che l’autore dichiara emerge una gelosia soffocante da parte di lei, una continua vessazione in nome di un malinteso legame affettivo per poi concludere che quanto all’aggravante per futili motivi la Corte osserva come «l’imputato sia stato indotto ad agire da un sincero e profondo amore verso la vittima, motivo di per sé non futile e non espressivo di un’indole malvagia o depravata ovvero di un malinteso spirito di possesso».
Il processo di vittimizzazione secondaria sta nella descrizione della vittima che molto spesso viene vista come ondivaga, fragile, quando non si evidenzia la sua condotta sessuale disinibita all’origine del gesto.
Riguardo la vittimizzazione secondaria nella rappresentazione interna ai tribunali, i centri antiviolenza Di.Re. stanno procedendo con l’osservatorio sul tema in cui indicano l’aspetto della cosiddetta sindrome da alienazione parentale. Crede che anche questo faccia parte della narrazione di cui lei parla presente anche nelle perizie esterne?
L’argomento dell’affidamento del minore è di grande rilevanza là dove molto spesso c’è la possibilità di un affidamento congiunto anche in casi di violenza. Nella sentenza di cui mi sto occupando adesso, nonostante l’imputato venga condannato a 30 anni con rito abbreviato, quando viene descritto l’iter della relazione, là dove la donna aveva denunciato il compagno per ripetute vessazioni (per esempio aveva perso temporaneamente la vista a causa delle bastonate infertele) siccome spesso ritirava le denunce, il figlio era stato affidato a lui.
La Corte segnala che gli Uffici della Procura non avevano «sufficientemente attenzionato» il caso e formula precise accuse di nei confronti dei Servizi Sociali il cui impegno è definito «grandemente insufficiente e spesso negligente», ponendo quasi sullo stesso piano il comportamento della vittima e del suo assassino in un gioco di reciproche accuse. Solo il giorno prima di essere uccisa la donna aveva ottenuto la possibilità di trasferimento in comunità insieme a suo figlio di tre anni, che poche ore dopo ha assistito alla uccisione della propria madre.
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