Sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui il tribunale di Torino ha stabilito l’11 aprile scorso che sei ciclo-fattorini («rider») di Foodora «licenziati» («sloggati» dalla piattaforma) a seguito delle proteste non sono lavoratori subordinati. Una sentenza negativa per i lavoratori, ma rilevante per comprendere l’orientamento dei tribunali nella mancanza di leggi e di una politica che regoli il fenomeno emergenti del lavoro digitale, mentre continuano le mobilitazioni dei «rider» come quelle di Bologna, Milano e Torino del Primo maggio.

«NON AVEVANO l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa» e non erano «sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro» sostiene il tribunale torinese che tuttavia sostiene di non avere esaminato «le complesse problematiche della cosiddetta Gig Economy». L’oggetto del ricorso, presentato dagli avvocati Sergio Bonetto e Giulia Druetta, era «l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» dei «rider». Non solo i giudici hanno escluso un simile rapporto, ma hanno negato la più generale «subordinazione», l’unico modo per avere accesso alle tutele lavoriste in Italia. I fattorini di Foodora restano «collaboratori coordinati e continuativi», sospesi nel limbo tra subordinazione e autonomia. «A differenze di collaborazioni in ritenuta d’acconto o con partita Iva, i nostri contratti prevedono importanti tutele come i contributi Inps e l’assicurazione Inail» ha commentato Foodora.

È STATA ANCHE BOCCIATA una delle poche norme del Jobs Act a tutela dei precari. Si tratta dell’articolo 2 del decreto legislativo 81 in cui l’allora governo Renzi cercò di applicare «il rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione» di cui i fattorini di Foodora sono un esempio. «Così non è stato» sostengono i giudici. La causa sarebbe il modo in cui è stata scritta la legge. È stata così accreditata l’interpretazione dei difensori di Foodora secondo i quali i rider «non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla».

IL PROBLEMA È UN ALTRO: nel periodo di effettivo svolgimento della mansione attraverso la app i «rider» svolgono un lavoro (para)subordinato. «I giudici danno una rilevanza assolutamente sproporzionata al fatto che i riders possano in teoria decidere liberamente quando lavorare – commenta Valerio De Stefano, docente di diritto del lavoro all’università di Lovanio, tra i maggiori esperti di «Gig economy» in Europa – La continuità, l’essere sempre a disposizione del datore di lavoro, non è tuttavia l’unico criterio sul quale si decide la subordinazione di un lavoratore. L’elemento principale è l’esercizio dei poteri direttivi e disciplinari sui lavoratori». Anche se i «rider» sono monitorati – entro 30 minuti devono fare la consegna, ad esempio – questo non basta per considerarli «subordinati». Il potere dell’algoritmo è «assolutamente pressante» e bisogna capire se la «flessibilità dei lavoratori è effettiva» oppure «sono penalizzati dall’algoritmo». «Non abbiamo idea – aggiunge De Stefano – di come siano programmati e non sappiamo se tengono conto se i lavoratori accettino le chiamate nella distribuzione dei turni e dei lavori». Per quanto riguarda il riferimento al Jobs Act «non mi spiego la ragione di un’interpretazione così restrittiva di una norma che allarga il campo delle tutele».

IL GIUSLAVORISTA Federico Martelloni, tra i più esperti di lavoro «parasubordinato» in Italia e consigliere comunale a Bologna di «Coalizione civica», contesta l’interpretazione dei giudici: «Questa non è una norma che amplia la subordinazione, ma è una norma di disciplina che, senza pregiudicare la natura autonoma del rapporto, equipara ai fini degli effetti una parte delle prestazioni al lavoro subordinato». La tesi di Martelloni è rilevante per inquadrare il problema dei «rider» e dei lavoratori digitali. «Potrebbero – sostiene – essere riconosciuti come collaboratori etero-organizzati e godrebbero delle tutele assicurate ai prestatori di lavoro subordinato», i diritti minimi fondamentali, a cominciare da un salario minimo uguale per tutti. Le ipotesi di inserire i rider nel contratto della logistica (sostenuta tra gli altri dalla Cgil) o quella di fare un contratto nazionale ad hoc vedono contrario il giurista: «Nel caso in cui non fossero immensamente favorevoli, impedirebbero paradossalmente di fruire delle tutele».

CHE FARE? «Ascoltare i rider. Qualora fossero riconosciuti come collaboratori eterorganizzati, mi sembra che non tutti potrebbero condividere i vincoli della subordinazione». Martelloni indica come riferimento la «carta dei diritti dei lavoratori digitali», adottata dal Comune di Bologna dopo una negoziazione con il sindacato «Bologna Riders Union»: «Assicura – sostiene – i diritti fondamentali a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto». Quanto alla proposta di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, di una «legge regionale sul salario minimo dei rider», Martelloni ritiene che sarebbe «un’iniziativa illegittima perché viola l’articolo 117 della Costituzione che considera l’ordinamento civile competenza esclusiva dello Stato. Una legge nazionale va fatta solo se rafforza i contratti nazionali. Diverso discorso varrebbe per un salario minimo europeo in funziona anti-dumping».