Non voglio nemmeno adombrare che la Presidente della Camera Boldrini non abbia agito in buona fede: sarebbe inquietante pensare il contrario.

Resta il fatto che, venuta meno la prassi di nominare alla presidenza di una camera parlamentari di lungo corso, con pratica di vicepresidenti, ovvero di esponenti dell’opposizione, chi presiede rischia di prendere per oro colato i suggerimenti degli uffici, per i quali la prassi è Vangelo; fosse Talmud sarebbe invece dialettica.

Tuttavia ci sono momenti in cui, in relazione alla sensibilità politica, istituzionale e soprattutto costituzionale della materia, occorre verificare fino in fondo la prassi.

Si racconta che quando dissero a Fanfani che nella prassi regolamentare non c’erano precedenti, nel senso da lui auspicato, rispose :«Se non c’è un precedente lo si crea!».

In effetti l’unico precedente che giustifica la Presidente Boldrini sulla fiducia al Rosatellum è quello da Lei stessa creato ammettendo tre voti di fiducia sull’Italicum nel 2015.

Tutti gli altri precedenti alla Camera non riguardano leggi elettorali nel loro complesso.

Trattandosi di un articolo della Costituzione, non modificato, come l’articolo 72 della Costituzione, poiché siamo ancora un sistema bicamerale paritario, si poteva richiamare il precedente del Senato nella domenica delle Palme, 8 marzo 1953.

Gli uffici della presidente Boldrini non l’hanno fatto, credo, per tre ragioni.

La prima che è ogni camera è gelosa della propria prassi.

La seconda per non evocare l’unico precedente a Costituzione invariata, collegato a una legge conosciuta come «legge truffa».

La terza e più importante, perché il Presidente, della seduta, Giuseppe Paratore, fece mettere a verbale, fatto inusitato, «Quindi questo non rappresenta un precedente».

Quel precedente non andava evocato soprattutto perché Paratore, non avendo gradito l’imposizione del Presidente del Consiglio De Gasperi (non Gentiloni) si dimise il 24 marzo, 16 giorni dopo. Ma era un uomo di 77 anni e non agli esordi di una carriera politica.

L’argomento che l’articolo 116 comma 4 del regolamento della Camera non esclude le leggi elettorali prova troppo, cioè nulla perché non esclude nemmeno le leggi in materia costituzionale.

Cosa dovremmo aspettarci, grazie a questa prassi regolamentare? Una Costituzione approvata a colpi di voti di fiducia?

Infine invece che la Presidente Iotti del 1990, gli uffici avrebbero dovuto dare alla Presidente Boldrini copia del Lodo Iotti del 1980. Dal quale risulta chiaro che quando si chiede la fiducia la procedura da normale diventa speciale.