Il fatto è uno, ma vale per la generalità dei detenuti. Se un detenuto parla con un familiare, il “parlare con” si definisce colloquio, e se parla poi con il Garante dei detenuti è un colloquio come gli altri o no? Secondo l’Amministrazione carceraria è un colloquio assoggettato a restrizioni, come se il Garante fosse un congiunto e quindi, potendo il detenuto in regime di carcere duro in 41 bis, fare un solo colloquio al mese (a fronte dei 6 ammessi per i detenuti comuni) deve scegliere tra un congiunto o il Garante. È stata necessaria una argomentata ed importante...