La giudice Iolanda Apostolico non ha convalidato il trattenimento di altri quattro richiedenti asilo tunisini. La decisione è stata depositata martedì sera. Salgono così a 13 le sentenze del tribunale di Catania che vanno nella stessa direzione: disapplicare la normativa nazionale per dare attuazione a quella europea. Sette sono state firmate da Apostolico, sei dal collega Rosario Maria Annibale Cupri (a queste va aggiunta la liberazione di un migrante che ha ritirato la domanda di protezione). Le argomentazioni sono sempre le stesse.

La prima è che la procedura accelerata di frontiera, un iter rapido per la richiesta d’asilo, vale solo nel luogo di arrivo. Generalmente Lampedusa, comunque mai Modica. Cioè il comune del ragusano dove il governo ha fatto costruire un nuovo tipo di centro con una parte per il trattenimento e un’altra che svolge la funzione di hotspot. Questo in base a una finzione giuridica creata con il decreto del Viminale del 5 agosto 2019, ministro Matteo Salvini, secondo il quale anche le province di Ragusa e Matera andrebbero considerate zone di transito/frontiera.

La deroga all’obbligo di applicare l’iter accelerato esclusivamente nella frontiera di arrivo, scrive la giudice, vale solo se è impossibile farlo «non per la mera difficoltà, come invece si legge nel provvedimento del questore». Venendo meno questa circostanza cade anche il presupposto del trattenimento del richiedente asilo, novità introdotta nell’ordinamento italiano dal decreto Cutro. La sentenza contesta poi la legittimità della garanzia finanziaria. Il decreto attuativo voluto dal governo Meloni la configura come l’unica possibilità per evitare la detenzione e vieta che possa versarla un terzo. Entrambi questi aspetti contraddicono il diritto comunitario.

La decisione di Apostolico era prevedibile, sarebbe stato singolare se avesse smentito se stessa. I casi erano uguali al primo round di provvedimenti, è cambiato solo il clima con i pesanti attacchi subiti. Peraltro il suo ragionamento giuridico è stato condiviso anche da un altro magistrato. L’unica novità incorsa nel frattempo è un dettaglio che riguarda la procedura: dopo il primo giro di decisioni giudiziarie il presidente della commissione territoriale di Siracusa, cioè l’organo deputato a decidere sulla richiesta di protezione internazionale, è stato chiamato a emettere un provvedimento per convertire l’iter ordinario in quella accelerato. In questa forma starebbe comunque andando avanti nel centro di Modica per i richiedenti tunisini, sebbene senza privarli della libertà personale.

Secondo l’avvocato Biagio Scillia, che ha difeso i quattro ricorrenti, è stato dimostrato che il trattenimento disposto dal questore di Ragusa violerebbe «il principio della proporzionalità della misura e quindi il diritto alla libertà personale». «Sotto il profilo giuridico la sentenza appare ineccepibile», dice Scillia.