Il testo che qui pubblichiamo è uno stralcio del saggio «Genova: 14 anni dopo il luglio 2001» pubblicato nel numero monografico «Qualegiustizia» della rivista Il Ponte (4-5/2015), a cura di Livio Pepino.

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1. Il lapidario giudizio che Amnesty International ha espresso in relazione ai fatti del G8 di Genova, cioè quello di aver rappresentato «la più grave violazione dei diritti umani occorsa in una democrazia occidentale dal dopoguerra», vale a significare la portata del trauma che ha subito in tale occasione il sistema giuridico istituzionale che, pur sottoposto a uno stress test di portata relativamente modesta fronteggiare episodi di dissenso violento a margine d’imponenti manifestazioni di massa ha scelto senza esitazione, per ristabilire l’ordine, niente di meno che l’alternativa di una drammatica «sospensione della legge». Ancora oggi, pertanto, riconoscere l’entità e la vastità dei fatti che hanno meritato il giudizio di Amnesty è un’urgenza democratica.

Una verifica obiettiva dei dati consentirebbe di rendersi conto, contrariamente alla percezione diffusa, che la maggior parte dei reati commessi dalle forze dell’ordine non sono stati oggetto di azione giudiziaria, così rimanendo in gran parte sconosciuti all’opinione pubblica.

I grandi processi per l’irruzione alla scuola Diaz, per gli abusi sui detenuti nella caserma di Bolzaneto, per alcuni episodi di arresto illegale rappresentano il perseguimento solo dei fatti più eclatanti per gravità (nel caso della scuola Diaz anche per l’inquietante pieno coinvolgimento dei massimi dirigenti della Polizia di Stato).

Restano fuori decine di episodi di violenza contro manifestanti pacifici e inermi, le violenze e le intimidazioni commesse all’interno degli ospedali nei confronti dei feriti ivi trasportati e anche dei ricoverati, mentre poliziotti indisturbati occupavano anche i luoghi di cura e si accanivano su vittime nel momento della massima vulnerabilità. Restano fuori le violenze e le torture commesse nell’altro centro di detenzione temporanea gestito dalla polizia penitenziaria all’interno del Forte di S. Giuliano, sede del comando dei Carabinieri.

Degli oltre 300 arresti effettuati, circa due terzi non sono stati convalidati.

Restano quindi fuori, nella maggior parte di questi casi, le riconosciute falsità dei verbali redatti da polizia e carabinieri. Restano infine fuori le false testimonianze dei poliziotti, pur evidenziate dai giudici nella celebrazione dei processi con trasmissione di atti all’ufficio del pubblico ministero, che è tuttavia rimasto inerte.

2. La consapevolezza della vastità dei fatti è in grado di smentire alcuni falsi miti che offuscano la realtà degli avvenimenti storici.

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In primo luogo la tradizionale giustificazione delle forze di polizia, che circoscrive gli episodi di abusi ad alcuni occasionali comportamenti ascrivibili a singoli soggetti non rappresentativi del corpo di appartenenza, devianti per particolarità individuali o per debolezza manifestata in condizioni di lavoro stressanti, nella sostanza le poche «mele marce».

Questa è stata la posizione del capo della Polizia al tempo del G8 e tale è rimasta fino all’impegnativa presa di posizione del suo successore, chiamato a esprimersi all’esito delle sentenze che accertavano definitivamente fatti e responsabilità individuali nei processi della Diaz e Bolzaneto.

Il corpo di polizia ha, da ultimo, con l’abbandono di ogni procedimento disciplinare, addirittura negato la realtà delle pronunce giudiziarie, ha mantenuto in servizio effettivo e in prima linea gli agenti e i funzionari coinvolti nelle inchieste, garantendo progressioni di carriera, concretamente boicottando e ostacolando l’accertamento giudiziale in corso.

In secondo luogo, occorre altrettanto consapevolmente prendere atto di quanto nel complesso timida e compromessa sia stata l’azione di ripristino di legalità ad opera della magistratura soprattutto inquirente. Infatti, in un cospicuo numero di casi, pur in presenza di comportamenti in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte di agenti dello Stato, non è stata attivata alcuna indagine, come la stessa Convenzione impone.

Sottoposta alla pressione dello schieramento politico e dei suoi equilibri, cui la polizia tradizionalmente si affida cercando copertura, la magistratura inquirente non è stata in grado di svolgere con rigore il suo compito, che avrebbe dovuto rivolgersi contro i propri collaboratori istituzionali, per di più coinvolti in persona dei massimi referenti di vertice. Pesanti condizionamenti esterni hanno suggerito di concentrare l’attenzione solo sui casi più evidenti. E l’ufficio del pubblico ministero ha espresso messaggi di ambiguità, procedendo a compartimenti stagni con l’adozione di standard diversi a seconda del contesto processuale.

G8 DI GENOVA SONO PASSATI 10 ANNI: I LUOGHI
Non solo i vertici dell’ufficio hanno manifestato, anche pubblicamente, le proprie perplessità sulle indagini in corso nei confronti delle forze dell’ordine, ma nessuna distanza è stata presa nei confronti dei poliziotti indagati, alcuni utilizzati ancora da altri pubblici ministeri che delegavano loro le indagini contro i manifestanti.

E nel «processo dei venticinque», cui è stato affidato il compito della repressione esemplare dei disordini genovesi, occorrerà la verifica della giurisdizione a ristabilire il necessario equilibrio nell’accertamento dei fatti, sia pur all’interno dell’impostazione che l’accusa ha prescelto, con la contestazione di una fattispecie dai contorni molto ampi e che prevede limiti edittali fra i più pesanti.

Il nucleo centrale della ricostruzione accusatoria è, infatti, ribaltato dalle sentenze, in cui si accerta che l’elemento catalizzatore dei più gravi disordini avvenuti è l’attacco indiscriminato da parte delle forze dell’ordine a un corteo pacifico e autorizzato. Viene addirittura riconosciuta per circa la metà degli imputati la scriminante della reazione all’atto arbitrario del pubblico ufficiale. Si tratta, dicono i giudici, di una rivolta giustificata.

Un caso unico nella storia giudiziaria italiana che viene passato sotto silenzio. I giudici stigmatizzano anche l’uso della violenza sproporzionata e ritorsiva, «malevola» nei confronti dei manifestanti, ad esempio anche con l’uso di manganelli non d’ordinanza, pezzi di ferro e legno, che hanno provocato lesioni più gravi ai feriti.

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3. La rimozione della memoria impedisce ancora di affrontare il quesito principale che dovrebbe scaturire dall’analisi dei fatti, vale a dire se e come i fenomeni di devianza emersi siano riconducibili a cause o problemi strutturali, anche a livello culturale, all’interno delle forze dell’ordine.

Il fronte giudiziario, ad esempio, pone il tema attuale se i reati commessi siano la spia di una pratica deteriore che alligna ordinariamente nei corpi di polizia. Non si tratta delle violenze, ma della fabbricazione delle prove, delle false dichiarazioni e dei falsi verbali.

È altamente significativo che nella valutazione e rievocazione degli eventi del G8, passi sotto silenzio ciò che ha costituito l’asse centrale degli abusi commessi dalla polizia, vale a dire – per usare l’icastica definizione della Corte di cassazione nella sentenza sui fatti della Diaz – la «scellerata operazione mistificatoria», che è conseguenza necessitata per coprire gli abusi commessi.

Se a richiedere la fabbricazione delle prove e la commissione di falsi sono addirittura i vertici degli uffici investigativi centrali, il messaggio è dirompente.

L’assenza di riflessioni sul punto è l’aspetto più preoccupante, tanto più se si considera che le prese di posizioni ufficiali da parte di esponenti della politica, fra cui il primo ministro, fanno chiaramente intendere di considerare la falsificazione dei verbali e le calunnie una violazione minore, una forzatura dettata comunque da buone intenzioni, come tale non screditante l’autore, quasi costretto alla commissione del reato per ossequio ai propri doveri.

*Magistrato, sostituto procuratore presso la Procura generale di Genova