A cinque giorni dalle elezioni, il Tribunale civile di Milano ha rigettato il ricorso d’urgenza presentato dalla «Lista Referendum e democrazia con Cappato» che era stata esclusa dalle consultazioni di domenica prossima per aver presentato firme digitali a sottoscrizione delle candidature.

IL GIUDICE della Prima sezione civile Andrea Borrelli ha motivato la decisione spiegando di non essere «stato posto in condizione di verificare la sussistenza del predetto elemento di fatto (la verifica dell’effettiva presenza delle sottoscrizioni digitali raccolte assieme ai certificati) della fattispecie controversa (verifica che non può esimersi dal fare, attesa la contestazione di parte resistente)». In sostanza, per il Tribunale di Milano «spettava alla stessa lista ricorrente dimostrare che le firme fossero regolari e sufficienti – spiegano i diretti interessati – Un presupposto di fatto in assenza del quale, secondo la Corte, non si può neppure esprimere un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità della lista». Ecco perché, conclude il giudice Borrelli, «deve ritenersi l’insussistenza del presupposto della richiesta tutela cautelare, costituito all’apparenza del buon diritto». Per Marco Cappato e il movimento paneuropeo Eumans, però, «la battaglia per la firma digitale per le elezioni non si ferma: lo scaricabarile tra istituzioni farà scattare nuovi ricorsi interni e internazionali».

Alla richiesta di provvedimento cautelare depositata dall’avvocato Giovanni Guzzetta il 2 settembre scorso, che mirava a ottenere la riammissione della lista nella circoscrizione elettorale “Lombardia”, per le elezioni del Senato, e il riconoscimento della validità delle firme digitali, si era opposta l’avvocatura dello Stato in nome del governo «avanzando – come spiega Marco Perduca, responsabile legale della lista – l’impossibilità di posticipare il voto in caso di accoglimento del ricorso perché a ridosso della tornata elettorale. Ma nessuna risposta era però mai arrivata dal 25 luglio quando abbiamo diffidato formalmente il Governo per ottenere un decreto interpretativo».

SECONDO L’AVVOCATO Guzzetta, «il provvedimento di rigetto degli uffici elettorali è preliminare alla verifica materiale delle firme, perché fondato sul presupposto che esse non fossero ammissibili, in quanto raccolte con firma elettronica qualificata». Il ricorso si opponeva a questa valutazione in quanto, fa notare Virginia Fiume, co-presidente di Eumans, «nel 2017 il Parlamento aveva impegnato – entro 6 mesi!!- il Governo a sperimentare la firma digitale per la presentazione delle liste. Un esperimento mai tentato da nessun Governo ma non per questo scaduto come impegno». Inoltre, nel 2021 un emendamento del deputato Riccardo Magi al decreto Semplificazioni aveva reso possibile la raccolta firme in formato digitale per i referendum: un passo avanti nella e-democracy tanto auspicata in sede europea. E infatti l’avvocato Guzzetta ha ricordato nel ricorso che un regolamento dell’Ue «equipara le firme elettroniche a quelle autografe».

IN OGNI CASO, puntualizza ancora Guzzetta, «la prova richiesta (firme regolari e sufficienti, ndr) sarebbe stata per la Lista impossibile, trattandosi, come rilevato negli scritti difensivi, di documentazione in possesso degli uffici elettorali; nulla precludeva invece di ordinare agli uffici elettorali l’immediata esibizione di tale documentazione, benché essa, per le ragioni già chiarite, fosse del tutto irrilevante ai fini del decidere».

E così, «nel silenzio assoluto da parte di Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica – conclude Cappato – il giudice di Milano si è trovato a dover decidere in condizioni di oggettivo ricatto prodotto dall’inerzia istituzionale. Anche per questo la nostra azione non finisce qui. È in preparazione un reclamo urgente e ricorsi a giurisdizioni internazionali».