Il 23 maggio è previsto l’arrivo in Aula, alla Camera, della proposta di legge sulla Gestazione per altri (Gpa), a firma di Giorgia Meloni, che il 21 aprile scorso è stata scelta come testo base dalla commissione Giustizia e che propone di rendere perseguibile la maternità surrogata anche se commessa all’estero e anche da cittadini non italiani. È previsto. Sempre che l’emendamento soppressivo dell’intero provvedimento, presentato da Pd, M5S, Iv, Leu e parte del gruppo Misto, non riuscirà nel proprio intento martedì o mercoledì prossimo, quando verrà votato in commissione.

Altre due pdl sono state depositate, una della forzista Mara Carfagna che invece si limita a perseguire i soli cittadini italiani che ricorrano a questa particolare tecnica di fecondazione medicalmente assistita all’estero (visto che in Italia è già vietata dalla legge 40 sulla procreazione assistita); e l’altra, dove si torna a vietare anche la fecondazione eterologa, è stata depositata dalla Lega. Sono tre testi diversi ma che hanno in comune una cosa: «Sono proposte propagandistiche per lanciare la campagna elettorale, prive di fondamento giuridico, inapplicabili e irragionevoli», afferma l’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, a capo di un pool di avvocati che hanno smantellato la legge 40 davanti ai tribunali italiani ed europei.

Perché sono prive di fondamento giuridico?

Perché, come spiega meglio di me la mia collega, l’avvocata penalista Francesca Re, nel nostro codice penale la regola dice che solo se il reato è commesso in Italia può essere perseguito. Se si vuole punire in Italia un fatto commesso all’estero, esso deve essere reato anche nel Paese dove viene commesso. È un principio fondamentale nel diritto: il principio della doppia incriminazione.

Però prima dell’intervento della Consulta, l’aiuto al suicidio commesso in Svizzera era punibile al rientro in Italia.

Sì, infatti ci sono delle eccezioni. Ma secondo la legge, il reato si considera commesso in Italia se l’azione è avvenuta tutta o in parte sul nostro territorio, come nel caso Cappato che partì dall’Italia per accompagnare in Svizzera dj Fabo. Si può punire un fatto anche se commesso interamente all’estero solo nel caso dei reati elencati all’articolo 7 c.p.. Con la pdl Meloni viene aggiunta la Gpa a quell’elenco. Ma il principio della doppia incriminazione, che non è scritto nel codice penale ma è di matrice giurisprudenziale e avallato dalla dottrina, è fondamentale anche perché chiama in causa il rispetto della sovranità degli Stati. Questo è il limite più importante. Non si può punire un cittadino italiano, e figuriamoci se straniero, che compie un atto – legale e anche disciplinato – in un altro Paese.

La ministra per il Sud Mara Carfagna auspica che adottando questo nuovo reato, l’Italia faccia da apripista per definire la Gpa un reato universale.

Affinché un reato diventi universale, c’è bisogno di un’identificazione della fattispecie e di una convenzione firmata dagli Stati. Non sto qui a suggerire a Meloni o Carfagna come scrivere correttamente un testo di legge ma da quello che vedo si capisce che è pura propaganda elettorale. Che sia inapplicabile, lo hanno detto e ribadito tutti i magistrati, i giuristi e gli esperti auditi in commissione Giustizia. Cosa vorrebbero, arrestare le coppie che hanno appena avuto un figlio all’estero con le tecniche di fecondazione assistita vietate in Italia e togliere loro i bambini? Tra l’altro, si immagini: bisognerebbe aprire un’indagine sulla coppia che entra n Italia con dei figli avuti con la Gpa in un Paese dove quella tecnica è legale e regolamentata. Per perseguire un reato compiuto all’estero, secondo l’articolo 10 del c.p. occorre una rogatoria, sempre che in quel Paese sia reato.

La legge 40 vieta la commercializzazione di gameti ed embrioni e la surrogazione di maternità. Quindi la Gpa a titolo gratuito non è punibile?

In Italia è vietata la commercializzazione di parti del corpo, giustamente. Siccome in materia penale un reato per essere identificato deve essere chiaro, e la legge 40 su questo non è chiara, nell’incertezza nessun medico – perché per norma non è punibile la coppia ma il medico – applica questa tecnica in Italia. E così le coppie vanno all’estero. Ma la stessa legge negli articoli 8 e 9 dice anche che i nati con le tecniche di Pma, pure quelle vietate, hanno lo stato di figli legittimi della coppia che vi è ricorsa. E non si possono disconoscere i figli. Ecco perché, malgrado non sia esplicitamente vietata in Italia, ci vuole una legge che regolamenti la maternità surrogata solidale. Da noi ci sono stati solo due casi di Gpa: il primo nel 1987 a Monza, fermato dal giudice perché c’era un accordo commerciale, e il secondo nel ’94 a Salerno con la madre che si offrì per la figlia ma subentrò il divieto dell’ordine dei medici. Nel 2000 a Roma la giudice Chiara Schettini autorizzò la Gpa tra una coppia e un’amica che lo avrebbe fatto gratuitamente, ma poi entrò in vigore la legge 40 e non si è più realizzata.

In quali Stati c’è il maggior afflusso di coppie italiane per ricorrere alla Gpa?

In Ucraina e in Grecia, perché sono vicine e perché lì è regolata da leggi che tutelano le gestanti, le coppie e i nati. Ogni Paese ha legiferato come ha preferito: in alcuni Stati Usa si firma prima un contratto e dunque la gestante può ricevere soldi. In Grecia deve essere un’amica della famiglia e deve esserci l’autorizzazione del giudice. Anche in Ucraina è vietata la commercializzazione e nei casi delle coppie che ho conosciuto ho visto che i rimborsi spesa sono irrisori, non tali certo da giustificare un tale impegno.

E nella vostra legge?

La nostra proposta parla di Gravidanza solidale, dove l’unica parte economica riguarda le spese della gravidanza. La donna che si offre per la Gpa può cambiare idea e c’è un registro nazionale delle donne che si offrono in segno di solidarietà. Devono essere già mamme e non deve esserci corrispondenza biologica col nascituro. Ci sono insomma dei principi di garanzia per la donna, per i nati e per la coppia.