Nella relazione sull’attività della corte costituzionale svolta dal presidente Coraggio viene segnalato ancora una volta il pesante contenzioso tra stato e regioni, e si richiama in particolare la pandemia, per quello che lo stato avrebbe potuto e dovuto fare, e non ha fatto. Citando la recente sentenza 37/2021, Coraggio ricorda che la competenza esclusiva della stato in materia di profilassi internazionale «avrebbe dovuto garantire quella unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale delle emergenze imponeva e tuttora impone». Un obiettivo – si deve intendere – fallito.

Non si può che essere d’accordo, come abbiamo più volte scritto su queste pagine. Ma qui le considerazioni da fare sono almeno tre. La prima, che possono aversi emergenze a dimensione nazionale non riferibili alla profilassi internazionale, come ad esempio un terremoto di gravissima entità; la seconda, che esistono questioni che hanno una dimensione nazionale non qualificabili come emergenze in senso stretto, come il divario Nord-Sud; la terza, che la dimensione nazionale trova nel titolo V della Costituzione un proprio autonomo strumento attuativo solo in misura parziale. Nel Titolo V la dimensione nazionale non è fortemente presidiata, e in specie non è assistita da una posizione di supremazia. Un implicito riconoscimento si può trovare nell’art. 120 della Costituzione, che assegna allo stato un potere sostitutivo nei confronti di regioni ed enti locali per la tutela di una dimensione nazionale. Un siffatto potere non può non presupporre una supremazia. Ma può essere esercitato solo ex post, per correggere una violazione già avvenuta. Non a caso, la stessa Corte ha ampiamente elaborato il principio di leale collaborazione, che il presidente Coraggio richiama. Il punto è che esso trova il suo ultimo e fisiologico esito nell’intesa, e concettualmente nega qualsiasi supremazia nel rapporto cui si applica.

Ne vengono due possibili alternative. La prima: si introduce una clausola di supremazia esplicita nell’art. 117 della Costituzione, in specie applicabile anche all’art. 116, comma 3, sull’autonomia differenziata (come ho suggerito in una audizione parlamentare sui disegni di legge in discussione). Il secondo: la corte muta parzialmente rotta nella lettura del rapporto stato-regioni, assumendo che un principio di supremazia sia in ogni caso desumibile dal sistema costituzionale nel suo complesso, a partire dall’unità e indivisibilità della Repubblica e dalla tendenziale necessaria uguaglianza nei diritti fondamentali.
E nemmeno basterebbe. Infatti, un potere viene esercitato solo se il titolare così decide. Diversamente, rimane sulla carta. È esattamente quello che è accaduto per l’art. 120 nel caso della pandemia. Alla fine, tutto dipende dal decisore politico, e dalla volontà normativa che esso esprime. La corte, che lascia molto spazio alla discrezionalità legislativa, se ne è resa ben conto quando ha messo in campo la «incostituzionalità prospettata», richiamata dal presidente Coraggio, in specie per il caso Cappato e la diffamazione a mezzo stampa.

Ma allora come poter essere certi, quando sono in gioco i diritti di minoranze, che i giudici siano «garanti di una democrazia veramente inclusiva» come il presidente sottolinea? Anche qui due strade. La prima: la Corte riduce la discrezionalità riconosciuta al legislatore, definendo più ampiamente e in dettaglio il nucleo incomprimibile dei diritti. La seconda: si garantisce con la legge elettorale un parlamento ampiamente rappresentativo scelto da elettrici ed elettori, e senza distorsioni di tipo maggioritario in chiave di supposta governabilità. E sarà quella la sede primaria della «democrazia inclusiva».
Nel sistema istituzionale tutto si tiene. Nel confronto in atto i segnali non sono buoni, e non basta certo una relazione del presidente della corte a riportarlo sui binari giusti. La battaglia è – e rimane – politica.