Nel processo per la trattativa Stato-mafia, la corte d’assise di Palermo ha dovuto superare un difficile e insidioso scoglio istituzionale prima che giuridico decidendo che Riina e Bagarella non «andranno al Quirinale» nemmeno in video e si dovranno accontentare dei loro difensori che li rappresenteranno in quella sede. Una decisione che farà discutere molto anche perché, non essendoci precedenti, ognuno farà ricorso agli articoli del codice che più si confanno alla propria tesi, proprio come nella specie ha fatto la corte d’assise che ha ben motivato l’ordinanza con norme, decisioni giurisprudenziali e, necessariamente, con qualche analogia.

Cerchiamo di seguire, in modo sintetico e con qualche approssimazione, il ragionamento della corte. Il legislatore nell’art. 205 ha previsto che «La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato». Stessa cosa se si devono sentire i Presidenti delle Camere, il Presidente del consiglio o della Corte Costituzionale. Solo per questi, però, e non per il Capo dello Stato, se è necessario esperire una ricognizione, un confronto o altro, si procede nelle forme ordinarie e, quindi, devono andare in udienza pubblica.

Riina e Bagarella possono presenziare solo in videoconferenza che, però, è prevista esplicitamente per il dibattimento nell’aula di udienza e non per un altro luogo o per un altra attività istruttoria o dibattimentale: ergo non possono «salire al Quirinale» in video. C’è poi il problema di questa sede che gode delle prerogative costituzionali di inviolabilità, come domicilio in genere e come domicilio del presidente in specie e non può essere usata come una qualunque aula di udienza, tanto che lì dentro il presidente della Corte d’assise non potrebbe mai usare i suoi poteri d’imperio come, per esempio, far intervenire i carabinieri per assicurare l’ordine.

Una mia perplessità permane per l’imputato a piede libero Mancino che, nel caso di esame di un testimone che, per un impedimento, deve essere sentito nel luogo in cui si trova, può chiedere di essere presente (art. 502): anche per la sua esclusione sembra ave giocato la non assimilabilità del Quirinale all’aula di udienza o al domicilio del testimone impedito. Quest’ultimo articolo poi prevede l’esclusione del pubblico e delle parti private che possono essere rappresentate solo dai rispettivi difensori: fuori così anche le parti civili.

Come nel caso delle ormai famose intercettazioni indirette, anche per l’esame testimoniale del Capo dello Stato manca una norma esplicita che ne regoli i modi e le forme, comprese quelle della partecipazione delle parti. Penso che nella decisione della Corte d’assise deve aver pesato proprio il precedente delle intercettazioni indirette e il relativo pronunciamento della Corte Costituzionale, tutto teso a individuare un bilanciamento tra i diritti della difesa e le prerogative presidenziali, diritti e prerogative tutti costituzionalmente rilevanti. Una decisione, dunque, di protezione istituzionale che, però, visti i tempi tempestosi in cui viviamo, avrebbe bisogno di un chiaro intervento legislativo per non rinviare ancora una volta alla giurisdizione la risoluzione di problemi che dovrebbero essere risolti in sede politica.