La Corte Costituzionale ha cancellato il divieto di fecondazione eterologa. Ora a Matteo Renzi non resta che scegliere da che parte stare: se con chi continua a difendere la legge 40 o con noi che in dieci anni, in tutte le sedi, abbiamo lottato per demolire questa legge, ideologica e antiscientifica, ormai smantellata da 30 interventi di tribunali e che ha impedito a molti cittadini di sperare in una gravidanza. Come agire? Innanzitutto mostrando, il 18 giugno, davanti alla Corte di Strasburgo che deciderà su uno degli ultimi divieti della legge 40, quello di donazione degli embrioni alla ricerca, il volto più laico dell’Italia.

Rinunciando cioè a difendere questo assurdo divieto e quel che resta della legge. E cancellando, invece, i restanti limiti, dimostrando così di stare accanto alle coppie e di saper rispettare il principio di autodeterminazione e la libertà di cura e di ricerca scientifica. In sintesi di rappresentare un Governo dei diritti civili.
Rispondiamo adesso alla domanda più importante: chi può accedere ora a questa tecnica? Coloro ai quali sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. E quali sono i punti salienti della sentenza? La decisione della Consulta, la numero 162/anno 2014, è stata motivata in 32 pagine dai giudici che hanno messo in evidenza, tra l’altro, quanto questa legge sia anacronistica: «Il divieto in esame non costituisce, peraltro, il frutto di una scelta consolidata nel tempo, in quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio dal censurato art. 4, comma 3.

Anteriormente, l’applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era, infatti, lecita». Un divieto – quello della donazione con gameti esterni alla coppia – inutile e discriminatorio. Che è stato giustificato erroneamente per scongiurare fantomatici rischi eugenetici e che di fatto ha impedito la nascita di nuove vite. Un paradosso se si pensa che i più accaniti difensori di questa legge si definiscono pro-life. I giudici, in riferimento alle eccezioni formulate dal governo in difesa del divieto, in via preliminare hanno osservato infatti «che la Pma di tipo eterologo mira a favorire la vita e pone problematiche riferibili eminentemente al tempo successivo alla nascita. La considerazione che il divieto è stato censurato nella parte in cui impedisce il ricorso a detta tecnica nel caso in cui sia stata accertata l’esistenza di una patologia, che è causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute, deve escludere, in radice, infatti, un’eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici». Di fatto in tal modo viene rigettata ogni eccezione di difesa della norma formulata dall’Avvocatura per il Governo.
Nelle motivazioni è chiarito che il divieto di applicazione di tecniche eterologhe è privo di adeguato fondamento costituzionale. I giudici ricordano che il concetto di famiglia con figli è presente in diritto ma non è vincolato al dato della provenienza genetica, che non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa. Inoltre i giudici chiariscono che, «per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti» (sentenza n. 161 del 1985), sempre che non siano lesi altri interessi costituzionali. È stato ribadito quanto già scritto nella precedente sentenza del 2009 sulla legge 40, in materia di pratica terapeutica: la regola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali, fermo restando il potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai precetti costituzionali.
Leggere nelle motivazioni che «alla luce delle notorie risultanze della scienza medica, non comporta, inoltre, rischi per la salute dei donanti e dei donatari eccedenti la normale alea insita in qualsiasi pratica terapeutica, purché eseguita all’interno di strutture operanti sotto i rigorosi controlli delle autorità, nell’osservanza dei protocolli elaborati dagli organismi specializzati a ciò deputati» conferma che di fatto la politica italiana per 10 anni ha costretto senza motivi le coppie a dover andare all’estero, a costi elevati, per provare ad avere un figlio.
La Corte più volte all’interno della sentenza ha ribadito l’assenza di un vuoto normativo determinato dalla cancellazione del divieto e che non viene meno il livello minimo di tutela costituzionalmente necessario all’interno della legge. Dunque si parta subito con la tecnica. I centri italiani sono pronti.
*Segretario dell’Associazione Luca Coscioni