Appena pubblicate, le motivazioni della sentenza dei giudici d’appello nel processo bis sulla strage ferroviaria di Viareggio tornano anche ad affrontare il tema della mancata aggravante relativa alla sicurezza del lavoro. Seguendo le (discusse, ndr) prescrizioni della Cassazione, che cancellò l’aggravante lasciando di fatto i ferrovieri e i passeggeri dei treni non tutelati dalle norme della legge 81/08, prescrivendo così l’omicidio colposo plurimo, i giudici d’appello escludono a loro volta il profilo di colpa relativo agli obblighi del datore di lavoro di valutazione dei rischi lavorativi: “Un profilo che va pertanto dichiarato insussistente rispetto al delitto di disastro ferroviario colposo, verificatosi al di fuori dell’ambito dell’omessa valutazione del rischio valutativo da parte del datore di lavoro”.
Stranamente quello che è stato escluso per chi lavora e viaggia sulla rete ferroviaria, è stato invece ammesso per chi lavora e viaggia sulla rete autostradale. Al riguardo, commentando il patteggiamento di Autostrade e Spea nel processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, l’ex procuratore capo del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, intervistato dal Secolo XIX è stato chiaro: “E’ stata riconosciuta l’aggravante dell’omicidio colposo sulla sicurezza del lavoro. Da ora in poi l’autostrada sarà riconosciuta come un ambiente di lavoro, e questo è un vantaggio per gli utenti”.
Per il resto, le motivazioni della sentenza d’appello con la quale sono stati condannati fra gli altri l’ex ad di Rfi e Fs, Mauro Moretti (5 anni) e Michele Mario Elia, capo Direzione tecnica e poi ad di Rfi (4 anni, 2 mesi e 20 giorni), spiegano che i due non ebbero colpa della mancata riduzione della velocità del treno merci che il 29 giugno 2009 deragliò nella stazione, causando 32 morti, numerosi feriti anche gravissimi, con ustioni permanenti, ed enormi danni materiali.
Il treno merci carico di cisterne di gpl andava a circa 90 kmh, anche mentre attraversava di volta in volta le stazioni ferroviarie lungo il suo lungo percorso. Nel corso dei processi le parti civili hanno a più riprese evidenziato che Rfi avrebbe dovuto imporre una prudenziale velocità ridotta, a 60kmh, negli attraversamenti in stazione. Ma i giudici fiorentini d’appello escludono che tale limite abbia riferimento “scientifico o esperienziale, non essendo provato che, in rapporto alle contingenze particolari del caso concreto, tenuto conto dei diversi fattori, individuati in ragione delle informazioni disponibili all’epoca dei fatti, fosse acquisita al sapere scientifico ed esperienziale la valenza cautelare di una determinata misura della velocità di attraversamento di una stazione avente le caratteristiche di quella di Viareggio da parte di un convoglio con le caratteristiche di quello sviato”. Per certo, dopo la strage ferroviaria, passando dalla stazione di Viareggio i treni merci con carichi pericolosi presero a rallentare, seguendo una disposizione presa dal gruppo Fs.