Il tema dell’incompatibilità dei sistemi legali, in particolare di giustizia penale, è stato pochissimo considerato nel dibattito che ha preceduto il referendum in Gran Bretagna, anche se in effetti riveste un’importanza fondamentale. Se il referendum avesse dato l’esito opposto, sarebbe senz’altro emerso e avrebbe costituito un grosso ostacolo all’unione sempre più stretta prevista dai Trattati.

Ottocento anni fa, nel 1215 in Inghilterra è stata redatta la Magna Carta. Alcuni dei suoi principi sono a tutt’oggi alla base del nostro sistema legale.
La Magna Carta ha attraversato gli oceani, e questi principi sono alla base dei sistemi degli USA, del Canada, dell’Australia e della Nuova Zelanda. E’ molto amata da questi popoli, che la considerano una base inderogabile del loro concetto di democrazia.

Ma non ha mai attraversato la Manica.

Quando il Papa Innocenzo III ha saputo della Magna Carta, si è molto adirato. Nello stesso periodo, a Roma, egli stava istituendo la Santa Inquisizione. Si veda la documentazione imponente ammassata dal Professor Italo Mereu, nella sua opera «Sospettare e Punire» (1979).

La Magna Carta restringeva, limitava, i poteri dell’Autorità sugli individui. L’Inquisizione invece li approfondiva e li estendeva.

Dopo diversi secoli, gran parte del vecchio ordinamento in Europa veniva spazzato via dalla rivoluzione francese. Ma presto Napoleone prese il timone degli avvenimenti, e diede le basi della nuova forma di Stato, che è stata presa a modello da molti dei Paesi che egli ha conquistato. Per la giustizia penale, ha adottato ed adattato il modello inquisitorio, riorientandolo dal servizio della Chiesa al servizio dello Stato. Perciò la contrapposizione con il sistema inglese rimane fino ai giorni nostri.

Le differenze sono abissali. In particolare, il sistema inglese ha l’Habeas Corpus, che significa che gli inquirenti devono ottenere delle prove abbastanza serie («evidence of a prima facie case to answer») prima di poter arrestare ed incarcerare qualcuno, e devono essere pronti ad esibirle in pubblica udienza, con contraddittorio fra le parti, poche ore, o in casi estremi qualche giorno, dopo l’arresto.

Invece nel sistema napoleonico-inquisitorio bastano degli indizi (sia pure «gravi e concordanti»), e le prove, o elementi di prova, vanno raccolte dopo l’arresto, mentre l’indagato può aspettare in «custodia cautelare» per molti mesi l’esito delle indagini senza nessuna pubblica udienza in cui la gravità e la concordanza degli indizi possa essere vagliata. Questo viola direttamente l’articolo 38 della Magna Carta.

Un altro caposaldo del sistema ereditato dalla Magna Carta è l’istituto della giuria popolare (art. 39), che – senza interferenze da parte del giudice togato – si ritira da sola a considerare il verdetto, colpevole o non colpevole, in completa sovranità. Questa misura rappresenta una rivoluzione profonda nella forma dello Stato, perché allo Stato viene sottratto il potere di decidere chi può essere punito e chi no. Questa decisione viene rimessa direttamente nelle mani del popolo.

Ci sono altre salvaguardie del sospettato innocente, ma sarebbe troppo lungo illustrarle qui.

Infine una caratteristica di fondo del sistema anglo-sassone è l’assenza di una magistratura di carriera, come ad esempio quella italiana che comprende i giudici e i pubblici ministeri ma esclude i difensori.

In Inghilterra i poteri e le funzioni che sono gestiti qui dalla magistratura, lì sono divisi fra vari corpi della società – la polizia esegue le indagini, un avvocato presenta l’accusa in aula come un altro avvocato conduce la difesa, il giudice è un vecchio avvocato, e come si è detto, la giuria di dodici cittadini tirati a sorte dice la parola decisiva di colpevolezza o meno.

Estendere il sistema napoleonico-inquisitorio del continente alle isole britanniche verrebbe vissuto dai britannici come una violenza tremenda. Eppure è precisamente ciò che la Commissione Europea si proponeva di fare, con il progetto Corpus Juris di un codice penale europeo, con un pubblico ministero europeo, insediato a Bruxelles, armato di rilevanti poteri su tutto il continente.

Nel 1997 fui invitato come giurista comparato a un seminario in Spagna dove la Commissione aveva presentato il progetto Corpus Juris. Ci fu poi una forte opposizione da parte della Gran Bretagna; il progetto nella sua interezza fu messo da parte, e si è preferito procedere per piccoli passi. Il primo passo è stato il mandato di cattura Europeo, che comunque suscitò indignazione in Gran Bretagna in diversi casi, in quanto alla corte nel Paese ricevente non è consentito chiedere di vedere le prove su cui dovrebbe basarsi la richiesta di estradizione.

Ora che la Gran Bretagna ha votato per ritirarsi dall’Unione Europea, è prevedibile che il Corpus Juris venga riproposto per i paesi rimanenti. Esso prevede un delegato del PM europeo in ciascun Paese membro, e che i PM nazionali siano sottoposti all’obbligo di assisterli.

Sarà interessante vedere come la magistratura italiana, assai gelosa della propria indipendenza, reagirà all’introduzione di tale principio gerarchico, a cui è sottoposta da parte di un potere esterno.

* studioso di diritto comparato