La terza sezione penale della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2013, ha annullato la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, nel 2011, condannava un sessantenne, addetto ai servizi sociali del comune di Catanzaro, per aver abusato di una bambina di undici anni che gli era stata affidata. Fra i motivi dell’annullamento, la Corte rimanda alla sentenza d’appello, che avrebbe disconosciuto (in via considerata troppo generica) la possibilità di concedere le attenuanti relative «alla minore gravità del fatto».

Noi avvertiamo l’urgenza di prendere la parola per nominare, e denunciare, l’insopportabile attacco che viene mosso alla nostra libertà, alla giustizia ma, soprattutto, ad una bambina di 11 anni. Quali sono le “attenuanti” che la Corte d’Appello di Catanzaro avrebbe trascurato di considerare? Secondo la Cassazione il consenso della vittima e la circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell’ambito di una relazione amorosa. Questo perché, l’atto sessuale si inseriva nell’ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l’abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico. In definitiva, la sentenza di condanna avrebbe mancato di considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza.

Come si possano anche solo ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative e con simili motivazioni, rispetto ad una bambina di 11 anni, è cosa che ci lascia sconcertate. Relazione amorosa, consenso, assenza di costrizione fisica, sono temi e “giustificazioni” che negli ultimi anni si sono rincorse sui media e nelle arringhe di avvocati poco accorti. Che si pensi di poterle utilizzare sulla pelle di una bambina ci pare un abominio; che sia proprio la Corte di Cassazione a suggerire di considerare come amore il rapporto tra una bambina e un uomo adulto, cui è stata affidata, rintracciandovi un dispositivo attenuante, ci sconvolge. Temiamo che questa inaccettabile interpretazione, che sottende ad un modello culturale scellerato, possa rappresentare un precedente molto pericoloso. Riteniamo indecente qualunque interpretazione che rinunci a nominare la violenza sulle bambine e che siano le istituzioni stesse ad ignorarla o mistificarla, nella consapevolezza che non si può confondere la storia di bambine e donne con la collusione alla violenza, quasi come se questa fosse parte del corso naturale delle cose.

Rigettiamo al mittente tentativi di questo genere e manterremo alta l’attenzione su questa vicenda, attraverso iniziative specifiche. In particolare vigileremo affinché la Corte di Appello di Catanzaro, cui oggi spetta il compito di decidere, nomini la violenza e affermi con chiarezza un principio di giustizia per questa bambina, ma anche per tutte le altre.

Per le firme a sostegno dell’iniziativa, rimandiamo al sito: http://ognibambinasonoio.wordpress.com/