Cambia la giustizia penale in Vaticano: vengono introdotti nuovi reati che non erano previsti dall’ordinamento, come tortura e genocidio; in tema di pedofilia, si ampliano le tipologie dei delitti contro i minori; la condanna all’ergastolo è abolita, ma vengono aumentate le pene per alcuni reati, a cominciare da quelle previste per chi divulga documenti e notizie riservate, segno che il caso Vatileaks non è ancora stato digerito; viene resa più facile la cooperazione giudiziaria internazionale. Insomma una riforma complessiva del sistema giudiziario vaticano che assume principalmente un valore simbolico ma che potrebbe anche portare ad una maggiore trasparenza e collaborazione con gli altri Stati, se le norme approvate trovassero una piena applicazione.
Tuttavia è anche una riforma che mette in luce alcune contraddizioni irrisolte presenti sia nella dottrina della Chiesa cattolica sia nella prassi degli organismi centrali vaticani e degli episcopati nazionali. Due su tutte. Viene abolito l’ergastolo, sostituito con la reclusione «da 30 a 35 anni». Eppure nel Catechismo della Chiesa cattolica – che ha un valore universale per tutti i credenti – resta contemplata la possibilità della pena di morte: «L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani». E poi – la seconda contraddizione –, è vero che nelle norme varate ieri vengono ampliate le tipologie di reati contro i minori («vendita, prostituzione, arruolamento e violenza sessuale in loro danno; pedopornografia; detenzione di materiale pedopornografico; atti sessuali con minori»), tuttavia nelle Linee guida contro la pedofilia di molte Conferenze episcopali, tra cui quella italiana, non è indicato l’obbligo di denunciare alle autorità giudiziarie dello Stato i preti pedofili.
Allora, in presenza di tali incoerenze – ma se ne potrebbero segnalare anche altre –, la riforma della giustizia vaticana resta sospesa a mezza strada: potrebbe ragionevolmente essere l’avvio di un percorso di rigore e trasparenza; ma, se si fermasse qui, rischierebbe di rimanere un atto dall’importante valore simbolico – come i tanti compiuti da Bergoglio in quattro mesi di pontificato – ma incapace di incidere profondamente.
Restando a ieri, si rileva comunque un profondo aggiornamento dell’ordinamento giudiziario penale ed amministrativo della Città del Vaticano, sostanzialmente fermo alla legislazione del Regno d’Italia del 1929, anno dei Patti lateranensi. Le tre nuove leggi, che entreranno in vigore l’1 settembre, sono state approvate dalla Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, ovvero l’organo legislativo d’Oltretevere. Contestualmente Bergoglio – che resta il sovrano assoluto dello Stato vaticano – ha adottato un motu proprio (una deliberazione di propria iniziativa) per estendere l’applicazione non solo al territorio vaticano ma anche «all’ambito della Santa Sede», quindi, per esempio, ai nunzi apostolici e al personale diplomatico che si trova all’estero.
Le nuove leggi coinvolgono vari ambiti, alcuni particolarmente scottanti, come quello della corruzione e del riciclaggio. Si fanno proprie una serie di convenzioni internazionali e dell’Onu in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e lotta alla corruzione che dovrebbero rendere la normativa più stringente e più severa, consentendo di punire anche le persone giuridiche, come ad esempio lo Ior. È un modo per prevenire il prossimo giudizio di Moneyval, l’organismo del Consiglio d’Europa che entro l’anno dovrà stabilire se inserire il Vaticano nella white list dei Paesi virtuosi, anche se Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunale vaticano, spiega che «dopo l’estate ci saranno degli ulteriori interventi in materia non penale, relativi all’attività finanziaria, all’antiriciclaggio, alla lotta al terrorismo».
Il recepimento di altre convenzioni internazionali – contro la discriminazione razziale del 1965, la tortura del 1984 e sui diritti del fanciullo del 1989 – consente l’introduzione nell’ordinamento penale vaticano di reati come il genocidio, l’apartheid e la tortura. Se da un lato si tratta di misure dal valore per lo più simbolico o di monito, dall’altro però riaprono la finestra sulle collusioni e sui silenzi della Chiesa, in un passato nemmeno troppo remoto, durante dittature militari, come nell’Argentina di papa Bergoglio, o genocidi, come nella guerra in Rwanda, dove è accertato il coinvolgimento diretto di diversi preti.
C’è poi il capitolo della cooperazione giudiziaria internazionale la cui legislazione, dicono in Vaticano, era piuttosto datata e ora è stata aggiornata, così da rendere la collaborazione con gli altri Stati più semplice ed efficace (anche se in un comma, peraltro piuttosto ambiguo, ci sono delle restrizioni all’estradizione quando la misura «sia contraria a interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede»). E proprio questo aspetto, vista la sistematica opposizione vaticana per esempio alle rogatorie internazionali che riguardano lo Ior, sarà la cartina di tornasole per verificare se quella approvata ieri è una riforma di facciata a costo zero oppure una reale inversione di tendenza nei rapporti fra il Vaticano e il resto del mondo.